Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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interessi per crediti di contributi e in generale nel diritto pubblico, gli interessi sulle pretese di risarcimento per danni non presuppongono né mora né tantomeno diffida (Kieser, Kommentar ATSG, 3aedizione, N. 27 ad art. 26). Per non dover determinare caso per caso l’inizio del decorso degli interessi compensatori, ai fini di un’esecuzione semplice e uniforme ci si baserà su una data che ha un chiaro legame con la decisione e può quindi essere facilmente determinata da tutti gli interessati. Fissando la data della decisione come momento determinante per l’inizio del decorso degli interessi, si viene anche incontro alle persone tenute al risarcimento, poiché tale data è più favorevole rispetto a quella (anteriore) dell’insorgenza del danno. Se una decisione viene modificata oppure impugnata, la nuova decisione oppure la procedura di opposizione o ricorso può incidere sull’importo del risarcimento del danno dovuto, ma non sull’inizio del decorso degli interessi, per il quale resta sempre determinante la data di emanazione della prima decisione.

Infine, la regolamentazione dettagliata deve fissare anche la fine del decorso degli interessi. Dato che in linea di massima i pagamenti parziali sono imputati anche agli interessi accumulati, la fine del decorso degli interessi deve essere subordinata alla completa estinzione del debito di risarcimento del danno.

Cpv. 2

Per la definizione del momento determinante per un pagamento, dell’entità degli interessi e del loro calcolo si può rimandare alla regolamentazione dell’articolo 42 OAVS, applicabile nell’ambito del diritto contributivo.

Art. 113 cpv. 1, secondo periodo

Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 è prevista la soppressione del vigente articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS, secondo cui gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero possono continuare ad essere assicurati. Di conseguenza va abrogata anche la relativa disposizione d’esecuzione concernente l’affiliazione alla Cassa svizzera di compensazione prevista nell’articolo 113 capoverso 1, secondo periodo OAVS.

Art. 118 Persone che non esercitano un’attività lucrativa

L’articolo 118 OAVS disciplina a livello d’ordinanza l’affiliazione alle casse delle persone che non esercitano un’attività lucrativa. La regolamentazione dei capoversi 1–3 intende sostanzialmente garantire che i coniugi siano affiliati presso la medesima cassa.

Cpv. 1

Attualmente i coniugi senza attività lucrativa e domiciliati all’estero di persone che esercitano un’attività lucrativa all’estero ma sono assoggettate all’AVS obbligatoria hanno la possibilità di aderire all’assicurazione (art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS). In futuro queste persone potranno continuare l’assicurazione in virtù dell’articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS. L’attuale disciplinamento dell’affiliazione alle casse (art. 118 cpv. 1 OAVS) secondo cui queste persone sono affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge, rimarrà invariato. Va però adeguato il rimanda alla nuova disposizione di legge (art. 1c cpv. 1 lett. c LAVS).

Cpv. 2 e 3

Con l’introduzione dell’articolo 64 capoverso 2bisLAVS nella versione del 17 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 4745) e il relativo adeguamento dell’articolo 118 capoverso 2 OAVS, è stato sancito in modo vincolante che, a partire dai 58 anni, i beneficiari di una rendita anticipata restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente e che la medesima cassa è competente anche per il loro coniuge senza attività lucrativa tenuto a pagare i contributi.

Questa soluzione è però insoddisfacente nel caso in cui il coniuge della persona senza attività lucrativa pensionata anticipatamente percepisca una rendita di vecchiaia o d’invalidità. Per