Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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questa ragione con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 sarà introdotta una norma di competenza più ampia, che conferirà al Consiglio federale la possibilità di regolamentare in generale l’affiliazione alle casse per entrambi i coniugi non solo nel caso delle persone senza attività lucrativa che beneficiano di una rendita anticipata (art. 64 cpv. 2bisLAVS), come già ora, ma anche nei casi in cui il coniuge di queste persone sia senza attività lucrativa o benefici di una rendita (art. 64 cpv. 2terLAVS). Introducendo all’articolo 118 capoverso 2 OAVS una riserva per la nuova regolamentazione speciale del capoverso 3, secondo cui le persone senza attività lucrativa che hanno compiuto 58 anni e il loro coniuge che percepisce una rendita dell’AVS o dell’AI sono affiliati alla cassa del beneficiario di rendita, si stabilisce una regolamentazione per l’affiliazione alle casse che concernerà solo gli ultracinquantottenni e i loro coniugi (e quindi non sfrutta pienamente la nuova delega di competenza della LAVS) e che ridurrà al minimo l’onere amministrativo. In questo contesto, le persone che rinviano la rendita saranno equiparate ai beneficiari di rendita, poiché dal punto di vista amministrativo non vi è motivo di stabilire un trattamento differenziato.
Cpv. 4
Il disposto del vigente capoverso 3 verrà sostanzialmente ripreso nel nuovo capoverso 4. È però necessaria una modifica materiale, poiché nella legge sarà soppressa la possibilità di assicurazione per gli studenti domiciliati all’estero. Di conseguenza anche la regolamentazione della loro affiliazione alle casse diventerà obsoleta, ragion per cui non occorrerà riprendere il vigente articolo 118 capoverso 3, secondo periodo nel nuovo capoverso 4. Per contro, andrà prevista una nuova regolamentazione dettagliata per i casi in cui manchi una notifica ai sensi dell’articolo 29b OAVS, ad esempio se si frequenta un istituto in un Paese confinante o un istituto di formazione privato che propone per esempio corsi generalmente frequentati da persone già attive professionalmente e che non sono quindi collegati con le casse di compensazione tramite una procedura di notifica.
Cpv. 5
Questo capoverso disciplina l’affiliazione alle casse in casi speciali e corrisponde integralmente al vigente articolo 118 capoverso 4 OAVS.
Art. 137
In futuro i redditi dell’attività lucrativa conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere computati per il calcolo della rendita (art. 29biscpv. 7 LAVS). A tal fine occorre che i pertinenti dati siano registrati nel conto individuale anche dopo l’età di riferimento. Dato che la formulazione della disposizione vigente permetterebbe di farlo solo fino al raggiungimento dell’età di riferimento, la disposizione viene adeguata di conseguenza.
Titolo prima dell’articolo 172
Art. 172 (nuovo) Interessi sulle pretese di risarcimento per danni
Nella parte prima (Assicurazione), capo quarto (Organizzazione), lettera C (Casse di compensazione) della LAVS, l’articolo 70 capoverso 1 disciplina la responsabilità delle casse di compensazione nei confronti dell’AVS. Per analogia, anche nell’ordinanza è previsto un capo quarto relativo all’organizzazione. Occorre quindi inserire un nuovo titolo, «Responsabilità delle casse di compensazione per danni», prima dell’articolo 172 OAVS e introdurre in questo articolo (attualmente vuoto) la pertinente regolamentazione dettagliata. Per il resto, quest’ultima ricalca quella dell’articolo 80 OAVS e si può quindi far riferimento ai relativi commenti.