Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Disposizioni finali della modifica del...

A. Assoggettamento

Le disposizioni transitorie della modifica della LAVS del …8 concernenti l’assoggettamento assicurativo stabiliscono che le persone assoggettate all’assicurazione conformemente al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera a o c possono chiedere l’applicazione del nuovo diritto. Questa disposizione interessa segnatamente due casi:

le persone che sono assicurate in virtù del loro domicilio in Svizzera e al contempo lavorano in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (lett. a), le quali potranno chiedere l’applicazione del nuovo diritto, in base al quale non saranno più soggette all’assicurazione obbligatoria in Svizzera; concretamente si tratta di persone che attualmente non svolgono alcuna attività lucrativa nel nostro Paese, ma conseguono un reddito in uno Stato non contraente per il quale sono soggette all’obbligo contributivo, le quali in futuro non saranno più assicurate obbligatoriamente in Svizzera e verranno quindi esonerate dal pagamento dei contributi;

le persone che lavorano al servizio di organizzazioni di assistenza secondo il previgente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, che in base al nuovo diritto non sarebbero più soggette all’assicurazione obbligatoria e che potranno quindi chiedere, con il consenso del loro datore di lavoro, di esserne esonerate.

In entrambi i casi, le persone interessate saranno escluse dall’assicurazione obbligatoria con effetto retroattivo a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione, se ne avranno fatto richiesta alla competente cassa di compensazione entro sei mesi da tale data. Se invece la domanda verrà depositata dopo la scadenza di questo termine, le persone interessate non saranno più assicurate a partire dal primo giorno del mese successivo.

Per motivi di coerenza, viene fissato un termine di sei mesi come per la continuazione dell’assicurazione.

Per la categoria di persone di cui al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 1 LAVS (persone al servizio della Confederazione), l’applicazione del nuovo diritto non dovrebbe avere alcuna rilevanza pratica, poiché è improbabile che collaboratori della Confederazione senza privilegi né immunità desiderino uscire dall’assicurazione.

Per la categoria di persone di cui al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS (persone che lavorano presso il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa) la situazione giuridica resta comunque invariata.

b. Tavola scalare dei contributi, tavola dei contributi, contributo minimo e tasso di con-

tribuzione

Secondo le disposizioni transitorie della legge, i tassi di contribuzione, i contributi minimi e gli importi limite attuali saranno applicabili fino all’armonizzazione completa dell’età di riferimento delle donne e degli uomini a 65 anni, che avverrà il 1° gennaio 2021. Gli importi di cui agli articoli 21 e 28 capoversi 1 e 2 saranno pertanto applicabili solo a partire da quella data. È fatto salvo un adeguamento di tali importi nel periodo di transizione in seguito a un eventuale aumento delle rendite (art. 9bisLAVS).

c. Conteggio dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

In futuro sarà possibile migliorare la rendita di vecchiaia (al massimo fino a concorrenza della rendita massima; cfr. messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020;

FF 2015 1, in particolare pag. 157 seg., commento all’art. 29biscpv. 6 e 7 LAVS) esercitando un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Alla competente cassa di

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