Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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compensazione potrà essere richiesto il conteggio dei redditi conseguiti e dei periodi di contribuzione totalizzati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Con questa disposizione finale s’intende chiarire che potranno inoltrare una richiesta in tal senso anche le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento prima dell’entrata in vigore della modifica del..., ma compiranno i 70 anni dopo l’entrata in vigore. In tal caso, potranno però essere computati solo i periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti dopo l’entrata in vigore della modifica.
3.2 Ordinanza 15 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
Art. 2 cpv. 2
Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 i contributi minimi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente saranno disciplinati in entrambi i capoversi dell’articolo 8 LAVS. Per le persone senza attività lucrativa il contributo minimo sarà invece menzionato nell’articolo 10 capoverso 1bisLAVS. Va quindi tenuto conto di queste modifiche formali. Inoltre, i contributi AVS verranno aumentati di 0,3 punti percentuali, il che inciderà anche sul contributo minimo. Nell’ordinanza 15 occorre pertanto riprendere questo adeguamento numerico.
3.3 Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Art. 7 cpv. 1
In virtù del nuovo articolo 2 capoverso 1bisLAVS i figli nati all’estero o quelli che prima di un trasferimento all’estero non hanno ancora compiuto cinque anni potranno aderire all’assicurazione facoltativa dall’inizio dell’obbligo contributivo pur non adempiendo personalmente la condizione del periodo d’assicurazione precedente. Ai figli in questione verrà infatti computato il periodo assicurativo del genitore che accompagnano all’estero, se questi è assicurato in virtù del summenzionato articolo 2 capoverso 1bisLAVS. Nell’articolo 7 capoverso 1 OAF occorre quindi precisare questa condizione agevolata per la partecipazione all’assicurazione facoltativa.
Art. 8 Termini e modalità
L’articolo 8 OAF disciplina l’inizio della decorrenza del termine per l’adesione (nell’OAF: partecipazione) all’assicurazione facoltativa e l’inizio dell’assicurazione. Il nuovo articolo 2 capoverso 1bisLAVS stabilisce che il periodo d’assicurazione precedente del genitore può essere computato ai figli (cfr. commento all’art. 7 cpv. 1 OAF), ragion per cui occorre aggiungere tale possibilità nell’articolo 8 OAF.
In futuro, il capoverso 2 lettera b prevederà, nei nuovi casi, che il termine di un anno inizierà a decorrere a contare dall’inizio dell’obbligo contributivo secondo l’articolo 3 LAVS (cfr. anche art. 13a OAF) e che l’assicurazione inizierà in quello stesso momento (cpv. 4 lett. b).
Invece, conformemente al capoverso 2 lettera a, il termine per l’adesione all’assicurazione facoltativa dei figli che nel frattempo sono stati assoggettati all’obbligo assicurativo inizierà a decorrere con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria e anche l’assicurazione inizierà in quel momento (cpv. 4 lett. a). Ad esempio, nel caso di un figlio che accompagna i genitori all’estero e poi torna in Svizzera all’età di 15 anni, se quest’ultimo, tre anni dopo, desidera aderire all’assicurazione facoltativa chiedendo che si tenga conto del periodo d’assicurazione precedente di un genitore, il termine per la richiesta di adesione inizia a decorrere con l’uscita dall’assicurazione obbligatoria. L’assicurazione facoltativa inizia in quello stesso momento.