Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Art. 13a cpv. 1 e 2

Il nuovo articolo 3 capoverso 1bisLAVS disciplina la fine dell’obbligo contributivo nell’assicurazione obbligatoria per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, sostituendo l’indicazione dell’età di pensionamento (attualmente diversa per donne e uomini) con quella dell’età di riferimento (unica). L’articolo 13a OAF deve essere adeguato di conseguenza. Invece che in capoversi separati, in futuro l’inizio dell’obbligo contributivo sarà stabilito nel capoverso 1 sia per le persone che esercitano un’attività lucrativa (lett. a) che per quelle che non ne esercitano alcuna (lett. b), mentre la sua fine sarà disciplinata per entrambe le categorie nel capoverso 2. In virtù dell’articolo 2 capoverso 6 LAVS, come già oggi, il Consiglio federale escluderà dall’obbligo contributivo i beneficiari di una rendita di vecchiaia che lavorano e hanno aderito all’assicurazione facoltativa. A differenza di quanto previsto nell’assicurazione obbligatoria, infatti, queste persone possono porre fine all’obbligo di pagare i contributi oltre l’età di riferimento recedendo dall’assicurazione. Per contro, esse perderanno al contempo la possibilità di migliorare la rendita secondo l’articolo 29bisLAVS nel suo nuovo tenore.

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI

Cpv. 1

Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 il tasso del contributo verrà aumentato di 0,3 punti percentuali, dall’8,4 all’8,7 per cento (art. 2 cpv. 4 LAVS). Di conseguenza, il tasso dell’assicurazione facoltativa per l’AVS e l’AI passerà dall’attuale 9,8 al 10,1 per cento. Il contributo minimo per l’AVS facoltativa, anch’esso fissato nel summenzionato articolo, verrà aumentato da 784 a 810 franchi all’anno. Occorre quindi adeguare l’importo del contributo minimo per l’AVS e l’AI anche nell’articolo 13b capoverso 1 OAF, fissandolo a 940 franchi.

Cpv. 2

Secondo l’articolo 2 capoverso 5 LAVS, aumenterà anche il contributo minimo per le persone che non esercitano un’attività lucrativa. Di conseguenza questo nuovo valore e l’importo massimo (che corrisponde a 25 volte quello minimo) nonché la disposizione per il calcolo dei contributi compresi tra i due importi limite devono essere adeguati anche nell’articolo 13b capoverso 2 OAF.

Disposizioni finali della modifica del... Tasso di contribuzione, contributo minimo e tavola dei contributi

Secondo le disposizioni transitorie della legge, il tasso di contribuzione, il contributo minimo e gli importi limite attuali saranno applicabili fino all’armonizzazione completa dell’età di riferimento delle donne e degli uomini a 65 anni, che avverrà il 1° gennaio 2021. Gli importi di cui all’articolo 13b saranno dunque applicabili solo a partire da quella data. È fatto salvo un adeguamento di tali importi nel periodo di transizione in seguito a un eventuale aumento delle rendite (art. 9bisLAVS).

3.4 Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)

Art. 4 cpv. 3

Nel primo periodo l’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». Questo non comporta alcuna modifica materiale. La nuova regolamentazione che prevede la possibilità di farsi computare i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento ai fini di un nuovo calcolo della rendita è una misura volta a migliorare la rendita di vecchiaia (art. 29biscpv. 6 e 7 LAVS). Per questo motivo, i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento continueranno a non essere rimborsati.