Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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3.5 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Art. 1bis cpv. 1, frase introduttiva

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAI, per il calcolo dei contributi dell’assicurazione invalidità vale il principio dell’applicazione per analogia delle pertinenti disposizioni della LAVS. L’articolo 1biscapoverso 1 OAI riprende quindi la regolamentazione speciale prevista dall’articolo 21 OAVS (nel suo nuovo tenore) per il calcolo dei contributi per i lavoratori indipendenti nei limiti della tavola scalare, relativa ai redditi modesti. In passato questa scala era utilizzata anche per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi. La situazione è cambiata con la modifica della LAVS entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. RU 2011 4759). Per una svista del legislatore, tuttavia, nella frase introduttiva dell’articolo 1biscapoverso 1 OAI è rimasto un rimando all’articolo 16 OAVS. Questo rimando va dunque soppresso, mantenendo solo quello all’articolo 21 OAVS.

Art. 20ter Indennità giornaliera e rendite

Rubrica

L’articolo 20ternon concernerà più unicamente le indennità giornaliere e le rendite d’invalidità: il nuovo capoverso 3 disciplinerà anche il caso in cui un assicurato che beneficia di indennità giornaliere anticipi una parte della sua rendita di vecchiaia. La rubrica dell’articolo va quindi adeguata di conseguenza.

Cpv. 1 e 2

Per gli stessi motivi summenzionati, è opportuno precisare in questi due capoversi che la rendita in questione è una rendita d’invalidità.

Cpv. 3 (nuovo)

L’articolo 40 capoverso 1 LAVS introduce la possibilità di anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa a partire dal compimento dei 62 anni. È dunque possibile che durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione, un assicurato percepisca simultaneamente una percentuale della rendita di vecchiaia e un’indennità giornaliera. Per evitare un sovrindennizzo nel periodo in cui sussiste il doppio diritto, è opportuno ridurre l’indennità giornaliera di un trentesimo della rendita di vecchiaia versata. Questo nuovo capoverso riprende il principio sancito all’articolo 47 LAI (sovrindennizzo in caso di percezione simultanea di indennità giornaliere e di una rendita d’invalidità durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento e d’integrazione).

Art. 27ter (nuovo) Assicurati che anticipano una parte della rendita di vecchiaia

L’articolo 28a LAI permette di determinare il metodo di valutazione dell’invalidità di un assicurato, distinguendo tra le persone che esercitato un’attività lucrativa (cpv. 1), quelle che svolgono unicamente le mansioni consuete (cpv. 2) e quelle che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (cpv. 3). Attualmente questa disposizione di applica alle persone che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento AVS (art. 21 LAVS).

Considerata la nuova possibilità di anticipare una percentuale della rendita di vecchiaia, occorre stabilire regole per la determinazione del grado d’invalidità degli assicurati in questione per la parte attinente all’AI. Se del caso, l’ufficio AI dovrà stabilire il metodo di valutazione applicabile per la determinazione del loro diritto a una rendita AI. In questo contesto sono ipotizzabili due situazioni:

 l’ufficio AI procede alla revisione di una rendita AI (rendita intera o frazione di rendita) e, nel

corso di questa procedura, l’assicurato vuole anticipare una percentuale della rendita AVS in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS; oppure