Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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 l’assicurato ha già anticipato una percentuale della rendita AVS in virtù dell’articolo 40 ca-

poverso 1 LAVS e presenta una richiesta di prestazioni AI.

In questi casi, l’ufficio AI determinerà il metodo di valutazione dell’invalidità come se l’assicurato non percepisse una percentuale della rendita AVS, stabilendo (come avviene attualmente) quale sarebbe la sua situazione se non avesse alcun danno alla salute, ovvero se eserciterebbe un’attività lucrativa a tempo pieno, svolgerebbe esclusivamente le mansioni consuete o eserciterebbe un’attività lucrativa a tempo parziale (cfr. anche il commento all’art. 87 cpv. 1bis OAI). Adotterà quindi i provvedimenti di accertamento del caso e deciderà in merito al grado d’invalidità, precisando che la frazione di rendita sarà calcolata tenendo conto dell’anticipazione della rendita AVS. Spetterà alla competente cassa di compensazione tenerne poi conto al momento del calcolo dell’importo della rendita AI (cfr. art. 45 OAI). La somma della frazione della rendita AI e della percentuale di rendita di vecchiaia anticipata non può superare l’importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.

Va segnalato che nel momento in cui un assicurato anticipa la totalità della rendita AVS o raggiunge l’età di riferimento AVS, non rientra più nel campo d’applicazione dell’AI e dunque non ha più diritto alle prestazioni di questa assicurazione (salvo eventuali diritti acquisiti previsti per legge).

Art. 32 cpv. 1

I rimandi alle basi applicate per la determinazione delle rendite ordinarie vengono adeguati. Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.

Art. 45 cpv. 3 (nuovo)

L’articolo 45 va completato in modo da disciplinare il coordinamento tra le casse di compensazione e gli uffici AI nel caso in cui l’assicurato anticipi una percentuale della rendita di vecchiaia mentre percepisce una rendita d’invalidità o indennità giornaliere.

Se un assicurato percepisce simultaneamente prestazioni d’invalidità e una percentuale della rendita di vecchiaia, la competenza per la fissazione delle prestazioni e la notifica delle relative decisioni va ripartita fintantoché egli non riscuote la totalità della rendita di vecchiaia. Fintantoché l’assicurato percepisce prestazioni d’invalidità, ma al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 21 LAVS), l’ufficio AI resta competente per la fissazione delle prestazioni d’invalidità e la notifica delle relative decisioni. La cassa di compensazione è invece competente per la fissazione delle prestazioni di vecchiaia e la notifica delle relative decisioni.

Art. 87 cpv. 1bis

Il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 spiega che l’anticipazione di una parte della rendita di vecchiaia non deve implicare il cambiamento della situazione dell’assicurato: il diritto a prestazioni viene esaminato in base alle disposizioni della LAI fino alla riscossione della totalità della rendita di vecchiaia, ma al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. commento all’art. 40a LAVS).

Per garantire che ciò avvenga, occorre introdurre nell’OAI una disposizione in tal senso. Poiché in caso di cambiamento della situazione di una persona sussiste un motivo di revisione, il pertinente disciplinamento dell’OAI va introdotto tra le disposizioni concernenti la revisione. Concretamente, si propone quindi di introdurre un capoverso 1bisall’articolo 87 OAI.

Secondo l’articolo 28a LAI e la giurisprudenza vigente, il metodo di valutazione dell’invalidità dipende dalla situazione dell’assicurato. In questo contesto si considera ipoteticamente quale attività svolgerebbe l’assicurato in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lucrativa a tempo parziale, occupazione nell’economia domestica ecc.). Modifiche sostanziali al riguardo possono comportare una variazione del metodo di calcolo e quindi una revisione della prestazione (art. 17 LPGA).