Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Proprio nei casi di pensionamento anticipato, la presunzione di un’attività lucrativa piena (e quindi l’esecuzione di un semplice confronto dei redditi per la valutazione dell’invalidità) o, invece, di un’assenza di attività lucrativa (e di conseguenza il ricorso al confronto delle attività per poter stabilire il grado d’invalidità) dipende oggi molto dalle circostanze specifiche e soprattutto dall’insorgere dell’incapacità al guadagno determinante. Ovviamente l’applicazione di un metodo di valutazione dell’invalidità piuttosto che di un altro può portare alla determinazione di gradi d’invalidità differenti e quindi a prestazioni differenti.
Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si potrà anticipare anche solo una percentuale della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), pure nei casi in cui si percepisce già una rendita d’invalidità. La parte di rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente e la rendita d’invalidità costituiscono un tutt’uno (art. 63 cpv. 2 LPGA), dato che il loro importo complessivo non può superare quello di una rendita intera di vecchiaia (nuovo art. 40a LAVS).
La concomitanza di una frazione di una rendita d’invalidità e di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata ha senso unicamente se la rendita d’invalidità non subisce variazioni. L’anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia non deve pertanto fornire il motivo per un cambiamento del metodo di valutazione dell’invalidità, perché altrimenti porterebbe a una diminuzione, se non addirittura la soppressione, della rendita d’invalidità. Per questo motivo l’articolo 87 capoverso 1bisdeve stabilire che l’anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS non può comportare un cambiamento della situazione dell’assicurato (e quindi una modifica del metodo di valutazione dell’invalidità secondo l’art. 28a LAI). In caso di anticipazione, dunque, non si dovrà procedere a una revisione della rendita d’invalidità fintantoché non vi siano altri motivi rilevanti (come un miglioramento o un peggioramento dello stato di salute).
Osservazioni sulla norma di delega
Prima dell’entrata in vigore della LPGA, la revisione della rendita era disciplinata all’articolo 41 LAI e le disposizioni dell’OAI in materia si basavano dunque sulla norma di delega generale contemplata all’articolo 86 capoverso 2 LAI. Con l’entrata in vigore della LPGA, l’articolo 41 LAI è stato abrogato e l’articolo 17 LPGA è diventata la nuova normativa applicabile in materia di revisione (della rendita d’invalidità). La norma di delega generale dell’articolo 81 LPGA costituisce quindi la nuova base legale in virtù della quale il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione dettagliate a livello d’ordinanza (nello specifico, l’OAI). Per questo motivo anche l’ingresso dell’OAI menziona che il Consiglio federale ordina quanto stabilito nell’ordinanza in virtù dell’articolo 81 LPGA e dell’articolo 86 capoverso 2 LAI.
3.6 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Art. 15a cpv. 1 e 2
Cpv. 1
Il vigente articolo 15a stabilisce che in caso di rendita anticipata è computata come reddito solo la rendita ridotta. Il diritto vigente prevede soltanto la possibilità di anticipare la totalità della rendita, mentre con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 si potrà anticipare anche una percentuale di rendita. In tali casi, secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera dterLPC andrà sempre computata la rendita intera, a prescindere dalla parte riscossa. Il vigente articolo 15a OPC-AVS/AI va dunque completato di conseguenza. Nel suo nuovo tenore, il capoverso 1 prevederà quindi il computo della rendita intera ridotta. La riduzione è quella dovuta alla riscossione anticipata. Seppur già applicato attualmente, questo principio non emerge chiaramente dal testo di legge in sé, bensì dai commenti nel messaggio, ragion per cui è opportuno aggiungere una precisazione in tal senso nell’ordinanza.