Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Cpv. 2
Questa regolamentazione si basa sulla competenza conferita al Consiglio federale dall’articolo 11 capoverso 1quaterLPC. Per principio, nei casi di cumulo ci si deve basare sulle rendite effettivamente versate, poiché la loro somma può essere superiore alla rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito ad anticipazione. Questa situazione può per esempio presentarsi quando la propria rendita di vecchiaia è più bassa della rendita vedovile a causa di una durata di contribuzione incompleta. In questi casi non sarebbe materialmente corretto computare solo la rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito ad anticipazione. Viceversa, vi possono essere casi di cumulo di una parte della rendita di vecchiaia con una rendita AI o una rendita vedovile in cui la somma delle due rendite è inferiore alla rendita di vecchiaia intera ridotta in seguito ad anticipazione. In questi casi, in analogia all’articolo 11 capoverso 1 lettera dterLPC, fa stato l’importo della rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito ad anticipazione.
Art. 45 lett. a e c
Secondo il vigente articolo 21 capoverso 1 LAVS, hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, vi avranno diritto le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento). L’aumento dell’età per le donne richiede un adeguamento della regolamentazione. Nell’AVS l’innalzamento avverrà gradualmente: quattro anni dopo l’entrata in vigore della riforma, per uomini e donne varrà la stessa età. Il disposto delle lettere a e c rispecchia la situazione in quel momento. Conformemente alla lettera c delle disposizioni transitorie della LAVS, questo innalzamento graduale vale anche per gli ambiti di attività delle istituzioni interessate. Il legame con la disposizione transitoria è stabilito mediante l’espressione «età di riferimento».
Lett. a
Nella versione vigente non si tiene conto dei casi di anticipazione secondo l’articolo 40 LAVS. In futuro si potrà riscuotere anticipatamente anche solo una parte della rendita di vecchiaia e saranno possibili casi di cumulo (rendita di vecchiaia anticipata con una rendita d’invalidità [art. 40a LAVS] e rendita di vecchiaia anticipata con una rendita per superstiti [art. 40b LAVS]). Tutti questi nuovi casi saranno di competenza di Pro Senectute.
Lett. c
Nella versione vigente non sono menzionati i vedovi. Secondo l’articolo 18 LPC, però, anch’essi possono beneficiare di contributi delle istituzioni di pubblica utilità. La lettera c menzionerà quindi anche i vedovi. Poiché secondo l’articolo 24 capoverso 2 LAVS il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni, solo i vedovi con figli minorenni potranno ricevere prestazioni dalla Fondazione Pro Juventute.
3.7 Ordinanza sul libero passaggio (OLP)
Art. 6 cpv. 4
L’espressione «età AVS» sarà sostituita con «età di riferimento». Vengono inoltre precisate le condizioni alle quali i contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti per il calcolo dell’importo minimo della prestazione d’uscita conformemente all’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP. Per principio, la rendita transitoria prefinanziata con questi contributi può iniziare a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento.
Solo nel caso di rapporti di lavoro per i quali il regolamento dell’istituto di previdenza prevede un’età di pensionamento inferiore in virtù dell’articolo 13 capoverso 4 LPP possono essere dedotti anche i contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS che iniziano a