Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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decorrere prima di tale momento. In altre parole, se il regolamento prevede, per esempio per i piloti, il pensionamento a 58 anni, i contributi per il finanziamento della rendita transitoria versata a partire dai 58 anni possono essere dedotti dall’importo minimo della prestazione d’uscita conformemente all’articolo 17 LFLP. La disposizione si applica soprattutto in caso di pensionamenti anticipati dovuti a motivi di sicurezza pubblica. Si applicherebbe anche ai modelli di pensionamento finanziati collettivamente. Nel suo campo d’applicazione non rientrano invece le ristrutturazioni aziendali, sebbene anche nel loro caso l’articolo 13 capoverso 4 LPP autorizzi un pensionamento anteriore al 60° anno d’età.
Art. 8 Tasso d’interesse tecnico
In virtù dell’articolo 26 capoverso 2 LFLP, il Consiglio federale ha attualmente la competenza di determinare un margine pari almeno all’uno per cento nei limiti del quale dev’essere fissato il tasso d’interesse tecnico. Esso si è avvalso di questa competenza nel vigente articolo 8 dell’ordinanza. La revisione della legge prevede la soppressione della competenza di determinare il tasso d’interesse tecnico. L’articolo 8 può pertanto essere abrogato.
Art. 16 cpv. 1
La riscossione delle prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio va coordinata con le disposizioni sulla riscossione delle prestazioni di vecchiaia degli istituti di previdenza. Conformemente a questo articolo, le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio potranno essere riscosse al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento, vale a dire a partire dal compimento del 60° anno d’età. L’età di 60 anni corrisponde all’età minima che gli istituti di previdenza possono prevedere per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 13 capoverso 4 LPP.
Il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevede l’introduzione di una disposizione analoga a quella attualmente vigente per il pilastro 3a. Questa modifica dovrebbe creare un incentivo alla prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. La modifica è inoltre motivata da considerazioni di natura fiscale: il rinvio della rendita dipende dalla prosecuzione dell’attività lucrativa e solo le persone che continuano effettivamente a lavorare possono beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alla previdenza professionale. Le donne e gli uomini che desiderano rinviare la riscossione della rendita oltre l’età di riferimento devono dimostrare al loro istituto di libero passaggio che continuano a esercitare un’attività lucrativa, dipendente o indipendente. Il requisito della prosecuzione effettiva dell’attività lucrativa è adempiuto se l’assicurato può fornirne la prova per esempio sotto forma di un certificato di salario, di un contratto di lavoro o di un’attestazione del datore di lavoro. Se l’assicurato esercita un’attività indipendente, può per esempio presentare l’estratto di un conto commerciale. La legge non prescrive alcun grado di occupazione minimo.
Art. 18a (nuovo) Patrimonio iniziale
Il nuovo articolo 26 capoverso 1bisLFLP prevede l’obbligo di disporre di un patrimonio iniziale quale condizione per la costituzione di un istituto di libero passaggio. L’ammontare di questo patrimonio deve essere stabilito dal Consiglio federale. Questa disposizione ha lo scopo di garantire che solo gli operatori seri, aventi una certa dotazione finanziaria di base, possano gestire istituti di libero passaggio. Questo requisito è particolarmente importante nel caso delle fondazioni di libero passaggio, poiché in caso di loro insolvenza, il fondo di garanzia non si fa carico delle prestazioni degli intestatari.
L’articolo 18a si rifà alla pertinente disposizione determinante per la costituzione di istituti collettivi e comuni (art. 17 OPP 1). Le esperienze fatte con questa disposizione mostrano che un tale ostacolo all’ingresso sul mercato ha un effetto deterrente nei confronti di operatori che non garantiscono un’attività irreprensibile e non causa distorsioni della concorrenza. Anche nel caso delle fondazioni di libero passaggio il patrimonio iniziale deve bastare a coprire le spese