Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

d’amministrazione e d’organizzazione e le altre spese d’esercizio prevedibili nei primi due anni. Questo permette di garantire il finanziamento della fase di avviamento dell’istituto.

Il patrimonio iniziale serve a evitare che gli assicurati vengano danneggiati in caso di insolvenza dell’istituto. Per questa ragione solo le fondazioni di libero passaggio sono tenute a provare l’esistenza di un patrimonio iniziale sufficiente. Gli averi legati a polizze di libero passaggio sono infatti interamente protetti in qualsiasi momento, dato che le società di assicurazione devono garantire i diritti degli assicurati attraverso la costituzione di un apposito patrimonio separato vincolato.

Art. 18b (nuovo) Garanzia

L’articolo 26 capoverso 1bisLFLP prevede inoltre per gli istituti di libero passaggio l’obbligo di disporre di una garanzia. Come il patrimonio iniziale, anche questo requisito ha lo scopo di garantire che solo gli operatori seri, aventi una certa dotazione finanziaria di base, possano gestire istituti di libero passaggio. La competenza di precisare tale obbligo è delegata al Consiglio federale. Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio destinati al mantenimento della previdenza (art. 10 cpv. 3) devono disporre di una garanzia irrevocabile, non cedibile e di durata illimitata di almeno 500 000 franchi di una banca soggetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o di una compagnia di assicurazioni soggetta a vigilanza della Svizzera o del Liechtenstein. In casi eccezionali giustificati l’autorità di vigilanza può aumentare l’importo minimo della garanzia fino a un massimo di 1 milione di franchi. Anche questo articolo si rifà alla pertinente disposizione determinante per la costituzione di istituti collettivi e comuni (art. 18 OPP 1). Diversamente dagli istituti collettivi e comuni, gli istituti di libero passaggio saranno tuttavia tenuti a disporre di una garanzia di durata illimitata. Per questa ragione il capoverso 2 stabilisce che la garanzia può essere disdetta solo se si fornisce la prova dell’esistenza di una garanzia identica di un altro istituto che adempie le condizioni.

L’obbligo di stipulare un contratto di garanzia per gli istituti di libero passaggio preesistenti è disciplinato nelle disposizioni transitorie.

Art. 19 cpv. 1, primo periodo

Si tratta di un adeguamento puramente formale, dato che l’acronimo FINMA verrà introdotto nell’articolo 18b.

Art. 19c cpv. 1

L’espressione «età conferente il diritto alla rendita» sarà sostituita con «età di riferimento». Inoltre, questo articolo verrà coordinato con l’articolo 16 capoverso 1 nel suo nuovo tenore: ovviamente, gli averi di persone che forniscono a un istituto di libero passaggio la prova della continuazione dell’attività lucrativa non dovranno essere annunciati quali «averi dimenticati».

Art. 19g cpv. 2, primo e secondo periodo

L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia

L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».

Disposizione transitoria della modifica del…

Cpv. 1

In seguito alla modifica dell’articolo 16 capoverso 1, solo le persone che continueranno a esercitare un’attività lucrativa potranno rinviare oltre l’età di riferimento la riscossione delle prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio. Al momento dell’entrata in