Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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vigore della modifica dell’articolo 16 capoverso 1 vi saranno assicurati che avranno già raggiunto l’età di riferimento. Se essi avranno cessato l’attività lucrativa e non avranno ancora riscosso le prestazioni di vecchiaia, conformemente alla presente disposizione transitoria queste ultime giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2018. Conformemente al capoverso 1 della disposizione transitoria, gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento dovranno provarlo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Se non forniranno tale prova, anche le loro prestazioni di vecchiaia giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2018. Questa disposizione transitoria concerne sia i conti che le polizze di libero passaggio.
Cpv. 2
Il capoverso 2 stabilisce un’eccezione per la riscossione di prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze di libero passaggio. Nelle polizze di libero passaggio stipulate prima dell’entrata in vigore della modifica, il 1° gennaio 2018, è stata talvolta fissata un’età di pensionamento corrispondente alla data in cui le donne compiono il 69° anno d’età e gli uomini il 70°. La prestazione di vecchiaia diventa esigibile alla data figurante nella polizza. Queste polizze stipulate secondo il diritto previgente non saranno interessate dalla modifica dell’articolo 16 capoverso 1; in questi casi la prestazione di vecchiaia diventerà esigibile, indipendentemente dalla prova dell’esercizio di un’attività lucrativa, solo al momento concordato nella polizza.
Cpv. 3
Conformemente al nuovo articolo 26 capoverso 1bisLFLP, anche gli istituti di libero passaggio già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza dovranno fornire una prestazione di garanzia. Le fondazioni dovranno disporre di tale garanzia al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica.
3.8 Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)
Art. 14 cpv. 1 lett. d (nuova)
Questa nuova disposizione stabilisce che in futuro gli istituti di previdenza dovranno versare al Fondo di garanzia LPP contributi volti a finanziare la misura prevista in favore della generazione di transizione al fine di compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP.
Art. 15 cpv. 1
Il capoverso 1 va adeguato, poiché occorre menzionare anche il finanziamento della misura prevista in favore della generazione di transizione al fine di compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP. Si tratta di un nuovo compito, la cui organizzazione verrà affidata al Fondo di garanzia LPP a partire dal 1° gennaio 2019.
La base di calcolo per il finanziamento di questa nuova misura si fonda su principi analoghi a quelli applicati per il calcolo delle sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età, ragion per cui è utilizzata una formulazione simile.
Art. 20a
Con l’entrata in vigore del nuovo piano previdenziale minimo LPP, si stima che il nuovo saggio medio degli accrediti di vecchiaia sarà del 12,7 per cento. Dato che questo valore si scosta sostanzialmente dal 12 per cento, in applicazione dell’articolo 58 capoverso 2 LPP è stato deciso di modificare il saggio a partire dal quale verranno accordate sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età.
Il saggio del 14 per cento di cui all’articolo 58 capoverso 1 va adeguato proporzionalmente ed è quindi fissato al 14,5 per cento.