Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Sezione 2a: Sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle presta-
zioni agli assicurati della generazione di transizione
Questa nuova sezione contiene disposizioni concernenti l’attuazione della misura prevista per la generazione di transizione al fine di compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP. Questa misura compensativa, destinata agli assicurati che avranno compiuto il 45° anno d’età prima del 1° gennaio 2019, prevede che al momento della riscossione della rendita l’avere di vecchiaia venga, se del caso, aumentato in modo tale che, nonostante la nuova aliquota minima di conversione, gli assicurati ricevano prestazioni equivalenti a quelle previste dal diritto anteriore.
Le risorse necessarie a finanziare la misura saranno riscosse in modo centralizzato da un organo prestabilito, segnatamente il Fondo di garanzia LPP. Quest’ultimo verserà sovvenzioni agli istituti di previdenza aventi diritto, che poi le utilizzeranno in favore degli assicurati della generazione di transizione. Il Fondo di garanzia LPP riscuoterà dagli istituti di previdenza i contributi necessari al finanziamento delle sovvenzioni.
Art. 23a Diritto e importo
Il capoverso 1 descrive il principio generale del diritto degli istituti di previdenza a sovvenzioni per i loro assicurati della generazione di transizione. Il presupposto indispensabile è che essi versino la differenza tra le rendite di vecchiaia conformemente alla lettera c capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica dell’OPP 2 del ....
Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che le sovvenzioni non sono concesse in caso di invalidità o di decesso. La garanzia per le rendite d’invalidità e per quelle per superstiti andrà finanziata mediante contributi di rischio, che dovranno essere fissati in forma adeguata dagli istituti di previdenza con effetto dal 1° gennaio 2019.
Il capoverso 3 descrive il metodo per il calcolo delle sovvenzioni per la generazione di transizione cui gli istituti di previdenza hanno eventualmente diritto. L’importo delle sovvenzioni si ottiene dividendo la differenza tra le due rendite per l’aliquota minima di conversione applicabile per l’età dell’assicurato al momento dell’inizio del versamento della rendita. Fino al 31 dicembre 2021 saranno applicabili le aliquote di cui alla lettera a delle disposizioni transitorie dell’OPP 2. A partire dal 1° gennaio 2022 si applicheranno quelle di cui all’articolo 17b OPP 2.
Art. 23b Notifica e pagamento
Questo articolo precisa che le modalità di notifica e pagamento previste all’articolo 21 OFG per le sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età si applicano anche alle sovvenzioni per la generazione di transizione.
3.9 Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)
Art. 12 cpv. 2bis (nuovo)
Conformemente all’articolo 26 capoverso 1bisLFLP in combinato disposto con gli articoli 18a e 18b OLP, in futuro le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio destinati al mantenimento della previdenza dovranno disporre di un patrimonio iniziale e di una prestazione di garanzia. In vista dell’assunzione della vigilanza, l’autorità di vigilanza verificherà l’adempimento di questa condizione. Le relative prove dovranno essere inoltrate insieme agli altri documenti da presentare prima della costituzione secondo l’articolo 12 OPP 1.