Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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3.10 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Art. 1 cpv. 2 lett. b

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

Il principio di adeguatezza deriva dal mandato legislativo conferito alla Confederazione dall’articolo 113 Cost. Secondo questa disposizione, la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Generalmente si ritiene che questa condizione sia adempiuta se le prestazioni della previdenza professionale, insieme a quelle dell’AVS/AI, ammontano almeno al 60 per cento dell’ultimo salario percepito da un lavoratore dipendente o dell’ultimo reddito soggetto all’AVS conseguito da un lavoratore indipendente. Il principio di adeguatezza serve però anche a evitare una sovrassicurazione, ragion per cui la somma delle prestazioni della previdenza professionale e dell’AVS/AI non può superare un determinato importo limite.

Secondo il capoverso 2 lettera b del presente articolo, l’adeguatezza delle prestazioni regolamentari può essere valutata mediante il modello di calcolo, che mette in relazione l’importo complessivo annuo dei contributi regolamentari destinati al finanziamento della previdenza per la vecchiaia con il salario o il reddito assicurabile soggetto all’AVS. Questa verifica incombe al perito in materia di previdenza professionale, che deve esaminare l’adeguatezza delle prestazioni regolamentari conformemente all’articolo 1, anche per evitare una situazione di sovrassicurazione. L’autorità di vigilanza verifica i piani di previdenza degli istituti di previdenza unicamente sulla base del modello di calcolo; in caso di dubbi sul rispetto del principio di adeguatezza si consulta con il perito in materia di previdenza professionale.

L’attuale limite del 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all’AVS (per i salariati) o del reddito assicurabile soggetto all’AVS (per gli indipendenti) per i contributi destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia (lett. b), va aumentato al 28 per cento. L’aumento di questo limite è necessario a causa delle misure previste per compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione. L’abbassamento della deduzione di coordinamento e l’adeguamento degli accrediti di vecchiaia comportano infatti un aumento dei contributi della previdenza professionale, il che rende necessario l’innalzamento del limite dal 25 al 28 per cento.

Il modello di calcolo prevede quanto segue: l’obiettivo di rendita è ritenuto adeguato se non supera il 70 per cento dell’ultimo salario assicurabile soggetto all’AVS (art. 1 cpv. 2 lett. a OPP 2). Se l’intero avere è accumulato in base al medesimo sistema previdenziale e sono note la durata di risparmio totale e l’aliquota di conversione, è possibile determinare l’ammontare annuo medio consentito del premio di risparmio. Attualmente ci si basa sulla cosiddetta «regola d’oro»: con 40 anni di assicurazione e un’aliquota di conversione del 6,8 per cento è necessario un premio di risparmio pari al 25,7 per cento del salario AVS [= 70 % / (40 * 6,8 %)]. Considerando eventuali bonus d’interesse che permetterebbero di ridurre il fabbisogno di finanziamento, l’ordinanza autorizza un premio annuo pari al 25 per cento. La riduzione dell’aliquota di conversione al 6 per cento richiede un aumento del valore limite per il raggiungimento del medesimo obiettivo di rendita massimo. Con un’aliquota del 6 per cento anziché del 6,8 per cento e una durata di risparmio invariata (40 anni), il premio di risparmio annuo medio deve ammontare al 29,2 per cento [= 70 % / (40 * 6 %)]. Considerati eventuali bonus d’interesse, il valore limite può essere fissato al 28 per cento [= 25 % * (6,8%/6%)].

Art. 1h cpv. 1, primo periodo

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Il Parlamento ha espressamente voluto inserire il principio d’assicurazione nella legge, ma ha lasciato al Consiglio federale il compito di precisarlo (Boll. Uff. 2002 S 1036).