Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Cpv. 1

In base ai dati biometrici più recenti relativi agli istituti di previdenza, questi ultimi impiegano in media il 6,6 per cento dell’importo complessivo dei contributi (escluso il premio per i costi) per il finanziamento delle prestazioni volte a coprire i rischi di decesso e invalidità per la previdenza obbligatoria. Questa percentuale è inferiore a quella del 10 per cento applicata nel 2005 nei calcoli preliminari al momento dell’introduzione del principio d’assicurazione. A livello di ordinanza, il valore limite del 6 per cento, che corrisponde al 60 per cento della quota del premio medio ipotetico, ha potuto essere ridotto anche senza riforma del piano di previdenza. Per mantenere la stessa proporzione, il valore limite sarà ridotto al 4 per cento. Anche se la quota di sinistralità dovuta a invalidità dovesse continuare a diminuire nei prossimi anni e scendere a tre quarti del livello attuale, questo valore limite potrà comunque essere ancora raggiunto.

Se un istituto di previdenza cui è affiliato un solo datore di lavoro prevede più piani di previdenza, per valutare se il principio d’assicurazione sia applicato in misura sufficiente si potrà considerare questo rapporto adeguato del 4 per cento tra il rischio e il risparmio in misura forfettaria globalmente per tutti i piani invece che per ogni singolo piano. Nel caso degli istituti cui sono affiliati più datori di lavoro si dovrà verificare se questa quota minima del 4 per cento sia raggiunta per la totalità della previdenza gestita da un dato istituto per i lavoratori di un medesimo datore di lavoro.

Per valutare se la soglia del 4 per cento venga raggiunta globalmente per tutti i piani, i calcoli devono essere effettuati in modo teorico sulla base di una modellizzazione di ciascun collettivo (numero, sesso, età, salario ecc.), alla quale va poi applicato il piano corrispondente.

Il modello di calcolo prevede quanto segue: la quota media del premio di rischio rispetto al premio complessivo (senza premio per i costi) è pari al 5,5 per cento. Tenuto conto di un certo margine, può essere proposto un valore limite del 4 per cento. Il calcolo è effettuato utilizzando le basi tecniche LPP 2015 per l’anno civile 2018 e applicando un tasso d’interesse tecnico del 3,5 per cento per un periodo d’assicurazione completo di 40 anni. Nella fase transitoria, durante la quale saranno garantite le prestazioni attuali, il premio di rischio non potrà essere abbassato e il valore limite ridotto non sarà pertanto vincolante. Un tasso d’interesse tecnico più basso comporta un aumento della quota media del premio di rischio.

Sezione 6 (art. 1i)

L’attuale sezione 6 sarà abrogata.

In virtù dell’attuale articolo 1 capoverso 3, secondo periodo LPP, il Consiglio federale ha disciplinato l’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia nell’articolo 1i OPP 2. In futuro questa età minima sarà stabilita direttamente nella legge, segnatamente all’articolo 13 capoverso 4 LPP. In seguito a questa modifica, il secondo periodo dell’articolo 1 capoverso 3 LPP sarà abrogato, ragion per cui anche l’articolo 1i capoverso 1 OPP 2 può essere abrogato.

L’attuale capoverso 2 stabilisce in quali casi eccezionali sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella minima. Anche questa disposizione può essere abrogata, dato che in futuro l’articolo 13 capoverso 4 LPP stabilirà in quali casi gli istituti di previdenza potranno prevedere eccezioni all’età minima generalmente applicabile per la riscossione della prestazione di vecchiaia.

Art. 3 cpv. 3 (nuovo)

Nell’articolo 10 è stato introdotto un nuovo capoverso 2 che consente ai datori di lavoro di annunciare collettivamente determinati cambiamenti salariali. Per coerenza è opportuno dare agli istituti di previdenza la possibilità di trattare questi cambiamenti in modo collettivo.