Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 3a Importo minimo del salario assicurato

L’attuale articolo 3a sarà abrogato, dato che la legge non prevederà più alcun importo minimo del salario assicurato.

Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi

(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

In futuro gli importi limite figureranno nell’articolo 8 capoversi 1 e 2 LPP. Nella presente disposizione sarà aggiunto un capoverso 2 contenente una precisazione al riguardo.

Conformemente al vigente articolo 8 capoverso 2 LPP, gli assicurati parzialmente invalidi hanno un salario coordinato di almeno 3525 franchi. Il nuovo articolo 8 non menziona più alcun importo minimo del salario assicurato (salario coordinato), ma stabilisce un importo minimo ed uno massimo della deduzione di coordinamento. Ne deriva un salario assicurato di almeno 7050 franchi. Applicando le riduzioni previste nel presente articolo, nel caso estremo il salario assicurato degli assicurati parzialmente invalidi ammonterebbe in futuro solo alla metà dell’attuale importo minimo. Inoltre, in seguito alla riduzione dell’aliquota minima di conversione, la rendita che potrebbero conseguire in base a questi parametri risulterebbe ancora inferiore. Per gli assicurati parzialmente invalidi va pertanto introdotto un importo minimo del salario assicurato. Il capoverso 2 stabilisce un importo minimo di 4700 franchi (1/6 della rendita annua massima di vecchiaia dell’AVS), che permette di compensare la riduzione dell’aliquota di conversione.

Art. 5 Adeguamento all’AVS

(art. 9 LPP)

Conformemente all’articolo 8 LPP, il salario coordinato si calcola applicando alla parte del salario annuo inferiore o uguale a 84 600 franchi (importo limite massimo) una deduzione di coordinamento pari al 40 per cento. La deduzione di coordinamento corrisponde tuttavia almeno all’importo della rendita minima di vecchiaia dell’AVS e al massimo al 75 per cento della rendita massima di vecchiaia dell’AVS. Con l’introduzione della nuova regolamentazione del salario coordinato, gli attuali importi limite di 24 675 franchi (importo limite inferiore del salario assicurato, art. 8 cpv. 1 LPP) e 3525 franchi (importo minimo del salario assicurato, art. 8 cpv. 2 LPP) perderanno la loro ragion d’essere e andranno pertanto soppressi. Nella tabella saranno aggiunti il nuovo importo limite inferiore della deduzione di coordinamento, che corrisponde alla rendita annua minima di vecchiaia dell’AVS, e l’importo minimo del salario assicurato previsto all’articolo 4 per gli assicurati parzialmente invalidi.

Art. 10 cpv. 2 (nuovo)

(art. 11 e 52c LPP)

Nel suo rapporto del 24 febbraio 2016 sulle misure per la riduzione dei costi della regolamentazione9 (in francese e tedesco), il Consiglio federale rileva che il trattamento delle entrate e uscite nonché dei cambiamenti salariali causa ingenti costi agli istituti di previdenza e alle imprese. In sé le singole operazioni non sono molto costose, ma la loro frequenza annua è tanto elevata che esse causano gran parte dei costi amministrativi complessivi.

Cpv. 2

L’obbligo dei datori di lavoro di annunciare ai loro istituti di previdenza tutti i cambiamenti salariali causa costi per 13 milioni di franchi l’anno. Sul totale di 4,4 milioni di comunicazioni inol-

9 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43058.pdf