Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La LUFI ha la sua base costituzionale primaria nell’articolo 76 capoverso 2 Cost. Nell’ambito dell’utilizzazione dei corsi d’acqua per produrre energia elettrica, la Confederazione dispone di una competenza legislativa limitata al principio. È di sua competenza emanare disposizioni con un elevato grado d’astrazione e soltanto in casi eccezionali disposizioni concrete, applicabili in singoli casi, se necessario per la realizzazione di questioni centrali20. La Confederazione può in particolare porre i limiti entro i quali i Cantoni possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque (art. 76 cpv. 4 Cost.). Ne risulta il diritto della Confederazione di definire quali oneri finanziari massimi i Cantoni possono imporre ai gestori delle centrali elettriche per l’utilizzazione delle acque sotto forma di tasse. Una normativa di questo genere consente di evitare che i Cantoni prevedano oneri troppo elevati per le centrali idroelettriche e che ostacolino l’utilizzazione razionale della forza idrica, rendendola poco attrattiva. In altre parole, non deve esservi alcuna sproporzione evidente tra l’ammontare della tassa e il valore oggettivo della forza idrica.

Il canone annuo, come tassa cantonale, spetta esclusivamente all’ente pubblico definito nel diritto cantonale. Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni sono liberi di emanare disposizioni più dettagliate sull’imposizione delle centrali elettriche attraverso il canone annuo. Tuttavia, nemmeno in futuro potranno introdurre imposte cantonali supplementari che, sommate al canone annuo, superino l’aliquota massima del canone annuo ammessa dal diritto federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nel caso delle centrali idroelettriche di confine, il canone annuo non può essere applicato in modo unilaterale; è necessario un consenso internazionale. A tale proposito, per le centrali idroelettriche di confine che dispongono di una concessione del DATEC valgono gli accordi internazionali. Per il resto si rimanda ai punti 2 e 3.6.

5.3 Forma dell’atto

L’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto (art. 22 cpv. 1 della legge del 13 dicembre 200221 sul Parlamento). L’avamprogetto contiene tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Con la nuova normativa in materia di canone annuo non sono connesse nuove spese. Una subordinazione al freno delle spese è pertanto fuori discussione.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

L’avamprogetto non ha ripercussioni sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.

5.6 Delega della facoltà di legiferare

L’articolo 72 LUFI contiene le consuete disposizioni esecutive.

5.7 Protezione dei dati

Il progetto non comporta alcun aspetto rilevante sotto il profilo della protezione dei dati.

20 Riccardo Jagmetti (2005), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Helbing & Lichtenhahn, RZ 1321–1322 (traduzione in italiano)

21 RS 171.10