Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 2: le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2. I Cantoni non possono pertanto prevedere imposte cantonali in sostituzione del canone annuo che viene meno.

Articolo 51 Titolo marginale c. Calcolo della potenza lorda

In sede di rinnovamento del sistema del canone annuo viene adattato il titolo marginale. Non viene calcolato soltanto il canone annuo, bensì la potenza lorda determinante per il calcolo di quest’ultimo.

Capoverso 1: nella LUFI, il termine «forza lorda» era finora utilizzato soltanto all’articolo 51 capoverso 1. La base per la determinazione del canone annuo è però la potenza lorda. Viene calcolata con i salti e i deflussi utili. Per uniformare la terminologia, «forza lorda» viene sostituito da «potenza lorda».

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni a livello federale

3.1.1 Ripercussioni sulle finanze

La riduzione dell’aliquota massima del canone annuo non ha ripercussioni dirette sulle finanze federali. Avrà invece conseguenze sotto il profilo finanziario per le Ferrovie federali svizzere (FFS), le quali gestiscono centrali idroelettriche proprie e sono pertanto assoggettate al canone annuo. La normativa transitoria riduce pertanto anche gli oneri a carico delle FFS. Nei Cantoni interessati la riduzione dell’aliquota massima del canone annuo avrà come conseguenza un calo delle entrate. Ciò metterà di fronte a sfide in particolare i Cantoni e Comuni di montagna fortemente dipendenti dal canone annuo. Non sarà possibile compensare le entrate che minacciano di venire meno nel quadro della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri. Le entrate provenienti dal canone annuo costituiscono tasse non fiscali che non vengono prese in considerazione nel potenziale di risorse della perequazione finanziaria. La compensazione degli oneri si riferisce a sua volta alla struttura delle spese dei Cantoni. Le categorie delle entrate come il canone annuo non sono oggetto della compensazione degli oneri.

3.1.2 Ripercussioni sul personale

Non ci si attendono ripercussioni sul personale a livello federale.

3.1.3 Altre ripercussioni

Non ci si attendono altre ripercussioni a livello federale.

3.2 Ripercussioni a livello cantonale e comunale e su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna

Secondo il regime in vigore, in virtù dell’articolo 49 capoversi 1 e 4 LUFI l’ente pubblico avente il diritto di disporre può riscuotere presso le centrali idroelettriche con una potenza lorda superiore ai 2000 chilowatt un canone annuo che può ammontare al massimo a 110 franchi per chilowatt lordo. Per quelle con una potenza lorda tra i 1000 e i 2000 chilowatt è ammesso tutt’al più un aumento lineare sino al massimo del canone annuo. Le centrali idroelettriche con una potenza lorda inferiore ai 1000 chilowatt non versano nessun canone annuo.

L’aliquota massima del canone annuo ammessa dalla legislazione federale, pari a 110 franchi per chilowatt lordo, viene esaurita dalla maggior parte dei Cantoni. Soltanto i Cantoni di Berna, Giura, Zugo e Vaud attualmente riscuotono un’aliquota inferiore. Oggi la somma dei canoni annui riscossi in un anno ammonta a circa 550 milioni di franchi, gran parte dei quali spettano ai Cantoni di montagna Vallese, Grigioni, Ticino e Uri nonché ai Cantoni Berna e Argovia (cfr. tabella 1).