Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali dell’avamprogetto
1.1 Situazione iniziale
Secondo l’articolo 76 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.)3, i Cantoni dispongono delle risorse idriche. Il diritto cantonale stabilisce a quale ente pubblico (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d’acqua pubblici (art. 2 cpv. 1 LUFI). L’ente pubblico avente il diritto di disporre può utilizzare esso stesso la forza oppure concedere ad altri il diritto d’utilizzarla (art. 3 cpv. 1 LUFI). Se per una determinata durata il diritto speciale d’utilizzazione viene concesso a un terzo per un’utilizzazione esclusiva, l’ente pubblico concedente può riscuotere una tassa entro i limiti della legislazione federale. Il canone annuo rappresenta il compenso che il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente all’ente pubblico concedente per il conferimento del diritto speciale d’utilizzazione.
Finora il legislatore federale ha fatto appello alla competenza di porre delle limitazioni concessagli dalla Costituzione federale stabilendo un importo massimo del canone annuo per ogni chilowatt lordo (aliquota massima del canone annuo ammessa dalle prescrizioni federali). Secondo l’articolo 49 capoverso 2 LUFI i Cantoni che hanno introdotto un’imposta cantonale speciale sull’utilizzazione della forza idrica devono diminuire il canone annuo in modo che, sommato all’imposta cantonale speciale, non superi l’aliquota massima del canone annuo ammessa dalle prescrizioni federali. All’interno di tale quadro del diritto federale i Cantoni sono liberi di emanare disposizioni. Possono quindi prevedere un canone annuo inferiore all’aliquota massima del canone annuo ammessa dalle prescrizioni federali, incentivando così l’utilizzazione delle forze idriche presenti sul territorio dell’ente pubblico concedente. L’attuale a normativa in materia di canone annuo di cui all’articolo 49 capoverso 1 LUFI è limitata sino alla fine del 2019.
Inoltre occorre tenere conto del principio secondo il quale nella loro totalità le prestazioni cui deve soddisfare il concessionario, come tasse, canone annuo, somministrazione d’acqua o d’energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della corrente elettrica, partecipazione dell’ente pubblico agli utili, riversibilità della concessione e riscatto, non devono ostacolare in modo essenziale l’utilizzazione delle forze idriche (art. 48 cpv. 1 e 2 LUFI).
Dalla sua introduzione, il legislatore ha sottoposto sei volte a revisione l’aliquota massima del canone annuo ammessa dalle prescrizioni federali. Nel 1918 tale aliquota ammontava a un massimo di 6 franchi per cavallo lordo, l’equivalente di un massimo di 8.16 franchi per chilowatt lordo. Con l’ultima revisione dell’aliquota massima del canone annuo, risalente al 2010, in un primo tempo è stata aumentata a 80 franchi per chilowatt lordo a partire dal 1° gennaio 2011 e in seguito a 110 franchi per chilowatt lordo con effetto al 1° gennaio 2015. Qualora l’attuale aliquota massima del canone annuo venga esaurita nella sua totalità, le entrate provenienti dal canone annuo ammonterebbero a 550 milioni di franchi all’anno. Il canone annuo sarebbe così pari a una media di 1,55 centesimi per chilowattora generato a partire da forza idrica naturale. In media, rappresenta il 19 per cento circa dei costi di produzione.
L’aumento, proposto attraverso l’iniziativa parlamentare 08.445 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) «Canoni per i diritti d’acqua adeguati», era allora motivato dall’incremento dei prezzi dell’energia di punta e di regolazione, dall’aumento del valore dell’energia elettrica di accumulazione come pure da una compensazione del rincaro. La normativa è stata limitata nel tempo affinché in caso di nuovo disciplinamento fosse possibile tenere conto degli effetti allora apparenti della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, di cui una prima tappa era stata completata nel 2009, così come quelli della promozione delle piccole centrali elettriche per il tramite della rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi4. Nel frattempo le condizioni quadro sono cambiate, non solo a causa della liberalizzazione parziale del mercato dell’energia elettrica e della promozione delle piccole centrali elettriche, bensì anche per altri svariati fattori. Negli anni Duemila i responsabili dell’approvvigionamento energetico hanno investito in tutta l’Europa in centrali elettriche a combustibili fossili poiché si attendevano un nuovo forte aumento della domanda di energia elettrica. Ne è conseguito un eccesso di capacità delle centrali elettriche. La crisi finanziaria e debitoria che ha colpito l’Europa minaccia ora la produzione, in particolare quella industriale, causando un calo della domanda di energia. Inoltre i prezzi per il CO2 nel sistema di scambio di quote di emissioni si situano a un livello molto basso, impedendo l’effetto di incentivazione auspicato. Ciò a sua volta favorisce la produzione di corrente elettrica a partire da energie fossili. Sono in particolare le vecchie centrali a carbone, che sono già ammortizzate e possono produrre a basso costo, a rappresentare una concorrenza diretta per le centrali idroelettriche. A ciò si aggiungono gli effetti degli sviluppi strutturali e delle misure adottate nei Paesi europei nell’ambito dell’efficienza energetica. Infine, anche l’ingente sovvenzionamento delle energie rinnovabili, in particolare in Germania, contribuisce a far sì che le centrali elettriche convenzionali subiscano pressioni sul mercato (effetto «merit order»). Queste procedure hanno ripercussioni sul mercato europeo dell’energia e sull’evoluzione dei prezzi dei diversi vettori energetici. Di pari passo con la tensione che caratterizza la situazione economica a livello mondiale e con l’abolizione del tasso di cambio minimo con l’euro, la situazione sul mercato è peggiorata per i produttori di energia elettrica in Svizzera, in particolare per quelli che hanno elevati costi di produzione oppure che non possono rifornire clienti finali vincolati. La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) stima che oggi nel caso dell’approvvigionamento di base a clienti vincolati circa il 50 per cento della produzione di corrente elettrica delle centrali elettriche sia ancora a costi di produzione e pertanto redditizio.
I prezzi al ribasso sul mercato dell’energia elettrica all’ingrosso hanno fatto sì che una quota sempre maggiore di consumatori finali autorizzati faccia uso del libero accesso al mercato conferito loro dalla legge sull’approvvigionamento elettrico. La concorrenza sorta in questo segmento di mercato ha avuto come conseguenza il fatto che i produttori di forza idrica in parte non possano più coprire i propri costi di produzione attraverso la vendita di corrente elettrica ai grandi consumatori. A sua volta ciò ha causato un peggioramento della loro situazione finanziaria. Anche in tal caso a essere maggiormente colpiti sono i produttori che hanno pochi o nessun cliente vincolato per l’approvvigionamento di base. Dal 2008 i prezzi della corrente elettrica sul mercato all’ingrosso sono in continuo calo, da un prezzo annuo medio per il mercato a pronti svizzero pari a 118 franchi per megawattora, raggiunto in una sola occasione, per attestarsi nel 2016 a soli 41.30 franchi per megawattora.
3 RS 101
4 FF 2009 969