Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine

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tita dalla flessibilizzazione del canone annuo. Per tali motivi l’adeguamento dell’aliquota massima a 80 franchi per chilowattora lordo costituisce una soluzione transitoria adeguata sia per gli enti pubblici beneficiari dei canoni annui sia per i concessionari.

Nel caso di singoli Cantoni, la riduzione del 27% dell’aliquota massima del canone può tradursi in entrate annue notevolmente minori provenienti dalla riscossione del canone. Per mitigare l’impatto di tale riduzione sarebbe ipotizzabile, come alternativa, ridurre l’aliquota massima del canone a 80 franchi per chilowatt lordo, per un periodo limitato alla fine del 2022 soltanto per le centrali chiaramente deficitarie. Come criterio di selezione in questo caso si potrebbe applicare il diritto dei grandi impianti idroelettrici al premio di mercato, conformemente all’articolo 30 LEne. Per tutti gli altri impianti continuerebbe a valere fino al 2022 un importo massimo di 110 franchi per chilowatt lordo. In sede di riscossione del canone annuo, questa differenziazione comporterebbe un onere supplementare in termini di attuazione e delimitazione. Le perdite per gli enti pubblici risulterebbero tuttavia minori e le centrali deficitarie verrebbero sgravate. Nel quadro della presente consultazione gli ambienti interessati possono esprimersi in merito a questa variante.

Nell’ambito della normativa in materia di canone annuo, l’ultima frase dell’articolo 49 capoverso 1 LUFI verrà del tutto soppressa. Finora, la normativa definiva in modo poco chiaro la ripartizione delle competenze all’interno del nostro Paese per quanto concerne il coordinamento del canone annuo nei rapporti internazionali. In passato tale questione era stata oggetto di discussioni poiché non era chiaro quale importanza era attribuita agli accordi internazionali nel settore del diritto delle acque, che si trattasse di accordi sull’utilizzazione delle forze idriche o del coordinamento di prestazioni e condizioni, in particolare dei canoni annui. Di conseguenza, sulla base di queste norme generiche non era possibile stabilire inequivocabilmente il corretto livello gerarchico per la stipula di detti accordi. L’attuale obbligo di diritto internazionale di non arrecare danno ad altri Stati e di raggiungere un’intesa per l’utilizzazione comune delle forze idriche dei corsi d’acqua di frontiera deve però continuare a essere rispettato nonostante lo stralcio.

Viene ora creata una base giuridica speciale che stabilisce la competenza per la stipula di accordi internazionali nell’ambito del diritto delle acque. In tal modo vengono risolte le difficoltà di interpretazione in merito all’importanza e al valore di un accordo internazionale. Diversi motivi militano a favore della proposta di autorizzare il Consiglio federale, nell’ambito del diritto delle acque, a stipulare autonomamente accordi di diritto internazionale. È compito del Consiglio federale rappresentare la Svizzera nei confronti dell’estero (art. 184 cpv. 1 Cost.). Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale (art. 7a cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA14). Con la revisione della LUFI, avvenuta tramite la legge federale del 13 dicembre 199515 in vigore dal 1° maggio 1997, il Consiglio federale ha delegato la competenza per il conferimento dei diritti d’utilizzazione al DATEC. Analogamente, risulta ovvio delegare al Consiglio federale la competenza di stipulare accordi internazionali concernenti le forze idriche di frontiera. Rispetto agli affari che solitamente devono essere approvati dal Parlamento, l’utilizzazione delle forze idriche di corsi d’acqua di frontiera ha un’importanza minore, senza che si possa tuttavia affermare a priori che si tratti di accordi di portata limitata secondo l’articolo 48a LOGA (cfr. Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell’Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine16, e Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson17). Con tale delega al Consiglio federale, il Parlamento può essere sgravato da affari di portata minore, relativamente rari e molto tecnici. La competenza del Consiglio federale appare proporzionale e conforme al suo livello.

A partire dalla revisione della LUFI nel 1996, la competenza di costituire i diritti d’utilizzazione delle sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale spetta al DATEC e non più al Consiglio federale. Da allora, spetta altresì al DATEC autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche da parte degli aventi il diritto di disporre. L’articolo 62 prevede che il DATEC con il rilascio della concessione decida anche in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o per la modifica di impianti e che rilasci tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale, in modo che non siano più necessari piani o autorizzazioni secondo il diritto cantonale. Tale competenza non varia nemmeno nel corso della durata di validità della concessione. Per coerenza, questo aspetto viene introdotto all’articolo 7 capoverso 1 LUFI. Rilasciando o rinnovando una concessione devono sempre essere stabilite anche le prestazioni e le condizioni che deve soddisfare il concessionario per ottenere il diritto d’utilizzazione. Tra queste figura in particolare il canone annuo. Come risulta dall’articolo 7, tale competenza spetta al DATEC, previa consultazione dei Cantoni interessati e tenendo adeguatamente conto delle rispettive legislazioni. L’utilizzazione delle forze idriche di corsi d’acqua di frontiera è intrinseca al contesto internazionale. Richiede un coordinamento tra gli enti pubblici concedenti, ossia tra le autorità svizzere ed estere. Corrisponde a una prassi costante secondo cui per le centrali idroelettriche di frontiera il DATEC non sia competente soltanto per il conferimento dei diritti d’utilizzazione, bensì anche per la disposizione di misure di risanamento e di misure concernenti l’esercizio. Il DATEC dispone misure di risanamento che sulla base delle leggi sulla protezione delle acque e sulla pesca sono indispensabili non soltanto all’interno del nostro Paese, ma anche lungo i corsi d’acqua di frontiera. Dato che il DATEC è l’autorità competente per le centrali idroelettriche di frontiera, è tenuto a disporre anche altre misure concernenti l’esercizio. Se le circostanze lo richiedono, in particolare laddove la vicinanza fisica o la competenza specialistica dei Cantoni costituiscono degli elementi centrali di valutazione, in singoli casi il DATEC deve comunque poter delegare al Cantone la competenza di ordinare le misure necessarie.

1.4 Flessibilizzazione del canone annuo

A medio termine, in seguito alla normativa transitoria, è prevista la flessibilizzazione dell’aliquota massima del canone annuo. Si intende istituire una normativa in materia di canone annuo che funzioni a lungo termine e che sia equa per tutte le parti interessate. La flessibilizzazione non rientra nel progetto, ma il Consiglio federale apre la discussione sui punti essenziali di un modello di canone annuo flessibile già nel quadro della consultazione concernente la normativa transitoria, dando agli interessati l’opportunità di esprimersi in merito. In tal modo sarà possibile valutare in che misura possa essere accettato un sistema di questo genere e su tale base dare avvio tempestivamente ai futuri lavori legislativi.

Flessibilizzazione significa variabilità del canone annuo in funzione di una o più grandezze di riferimento. Appare opportuno orientare l’aliquota massima del canone annuo a un prezzo di mercato di riferimento che rispecchi un valore rappresentativo per la corrente

14 RS 172.010

15 FF 1995 IV 903

16 RS 0.721.809.163.1

17 RS 0.721.809.349.1