Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine

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elettrica generata a partire da forza idrica svizzera. In tal modo, l’aliquota massima del canone annuo varierebbe proporzionalmente al prezzo di mercato di riferimento.

Dati i molteplici ruoli dei gestori in quanto imprese che si assumono i rischi e dell’ente pubblico in quanto proprietario che riceve indennizzi per la risorsa, una flessibilizzazione integrale non appare opportuna. Un contributo di base indipendente dal corrispondente prezzo di mercato di riferimento consentirebbe di tenere conto di una certa prevedibilità del preventivo per l’ente pubblico. Il modello di base della normativa in materia di canone annuo che prevede un limite massimo non dovrebbe essere modificato. La potenza lorda potrebbe continuare a costituire la base per il calcolo del canone annuo. L’aliquota massima flessibilizzata del canone annuo si comporrebbe di un contributo di base e di una parte variabile. In questo sistema, per il calcolo dell’aliquota massima del canone annuo dovrebbero essere stabiliti tre parametri, i cui valori vengono presentati di seguito a valore illustrativo. Si tratta dell’ammontare della parte fissa, dell’ammontare del prezzo di mercato di riferimento a partire dal quale subentra la parte variabile e dell’aumento della parte variabile. I valori di detti parametri sarebbero interdipendenti. Quanto più la parte fissa verrebbe stabilita a un livello basso rispetto al massimo attuale, tanto più gli enti pubblici beneficiari dei canoni annui rischierebbero di subire un calo delle entrate, poiché la parte variabile del canone annuo dipende dall’ammontare del prezzo di mercato di riferimento. In compenso, essi potrebbero approfittare di un’evoluzione positiva del mercato e di prezzi della corrente elettrica più elevati. Se i prezzi sul mercato dell’energia elettrica sono estremamente bassi, buona parte delle centrali idroelettriche non riesce a coprire i costi di produzione. Quanto più alti sono i canoni annui, tanto più alti sono anche i costi di produzione. La situazione economica dei gestori delle centrali elettriche diventa pertanto sempre più precaria. Nell’ottica dei gestori, la parte fissa del canone annuo dovrebbe pertanto essere stabilita al livello più basso possibile. Dall’altro lato l’ente pubblico beneficiario del canone annuo dipende da queste entrate, motivo per cui il canone annuo non può essere ridotto in misura eccessiva. È necessario un compromesso tra questi interessi contraddittori che tenga conto anche dell’aumento della parte variabile. In caso di flessibilizzazione integrale senza un contributo di base, l’aumento della parte variabile dovrebbe essere più rapido rispetto al caso in cui il contributo di base sia relativamente alto. In un modello lineare, l’aumento esprime quanti franchi delle entrate supplementari vanno versati all’ente pubblico. Presupponendo ad esempio un aumento di 2 franchi per chilowatt lordo ogni franco per megawattora di aumento dei prezzi, il 30 per cento circa delle entrate supplementari viene versato all’ente pubblico, che beneficia quindi in modo determinante degli introiti. Il contributo di base dovrebbe situarsi a un livello corrispondentemente basso. Nel caso dell’aumento menzionato, sarebbe ipotizzabile un contributo di base pari a 50 franchi per chilowatt lordo. Ciò corrisponde a una riduzione del 54 per cento rispetto all’aliquota massima del canone annuo per il periodo 2015-2019. Nel confronto con l’aliquota massima media del canone annuo per il periodo dall’inizio del dibattito politico fino all’ultima revisione della LUFI nel 2008 e agli ultimi dati disponibili nel 2015, la parte fissa ammonterebbe ad esempio alla metà circa. In caso di prezzi di mercato di riferimento bassi, l’onere per la forza idrica verrebbe ridotto in modo significativo riscuotendo, sotto forma di canone annuo, in media soltanto più 0,7 centesimi per chilowattora anziché 1,55.

Il subentro della parte variabile a partire da un determinato prezzo di mercato di riferimento è un altro parametro fondamentale. Sostanzialmente, la parte variabile potrebbe subentrare ad esempio già a un prezzo pari a 0 franchi per megawattora. Il subentro potrebbe della parte variabile però anche essere posto in correlazione con i costi necessari medi per l’esercizio di centrali idroelettriche in Svizzera. Sulla base dello studio sui costi di produzione condotto dal Centre for Energy Policy and Economics dell’ETH di Zurigo, attualmente tale valore può essere stimato attorno ai 45 franchi per megawattora. Tra i costi necessari figurerebbero, oltre ai costi d’esercizio, anche i costi del capitale di terzi, gli ammortamenti, i costi per l’utilizzo dell’energia e della rete nonché la parte fissa del canone annuo. La parte variabile del canone annuo, pertanto, subentrerebbe tanto prima quanto più basso è più il contributo di base. Diversamente dal caso del termine «costi di produzione», utilizzato più spesso, gli utili da capitale proprio e le relative imposte sull’utile non rientrerebbero tra i costi necessari. Un utile verrebbe realizzato a partire dal momento in cui i costi necessari sono coperti. Da questo utile verrebbe sottratta la parte variabile del canone annuo. Nella fattispecie, con costi concreti e prezzi di mercato di riferimento è sempre inteso un valore rappresentativo per una centrale idroelettrica svizzera media. In altre parole, attraverso questi valori il modello deve poter valere genericamente per tutte le centrali idroelettriche, indipendentemente dai loro costi di produzione effettivi e dalle possibilità di sbocco nei singoli casi. Considerare ogni caso singolarmente non sarebbe fattibile e avrebbe come effetto incentivi errati sotto il profilo finanziario, in quanto vi sarebbe interesse a presentare costi di produzione più alti possibili.

A titolo di esempio, un possibile modello flessibile con le stime per i parametri di cui sopra potrebbe presentarsi come illustrato alla figura 1. La parte fissa dell’aliquota massima del canone annuo si attesterebbe ad esempio a 50 franchi per chilowatt lordo. La parte variabile subentrerebbe quando il prezzo di mercato di riferimento raggiunge i 45 franchi per megawattora e a partire da tale soglia aumenterebbe proporzionalmente al prezzo di mercato di riferimento. La parte variabile corrisponderebbe, per ogni chilowatt lordo, al doppio del prezzo di mercato di riferimento per la corrente elettrica generata a partire da forza idrica svizzera che supera i 45 franchi per megawattora. In altre parole, aumenterebbe in modo lineare di 2 franchi per chilowatt lordo ogni franco per megawattora in più. Il nuovo sistema non prevedrebbe alcun tetto massimo dell’aliquota massima del canone annuo, poiché il valore della forza idrica aumenta in funzione del prezzo di mercato di riferimento. Nel caso descritto, l’attuale aliquota massima del canone annuo di 110 franchi per chilowatt lordo sarebbe raggiunta con un prezzo di mercato di riferimento pari a 74 franchi per megawattora.

Alla luce della futura discussione concernente un nuovo market design, il modello flessibile con parametri indicativi viene posto in correlazione con la normativa transitoria. Una configurazione precisa sarà possibile soltanto quando sarà stabilito un modello/market design conforme al mercato, per il quale entro il 2019 il Consiglio federale sottoporrà all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo. Si può dunque partire dal presupposto che entro il 2022 possa essere presa una decisione in merito a questo modello e anche che possa essere stabilito un nuovo modello di canone annuo per il periodo successivo al 2022. Vi è da attendersi che le disposizioni esecutive per il nuovo modello di canone annuo e il chiarimento di questioni tecniche di dettaglio, in particolare legate al prezzo di mercato di riferimento, vengano delegate al Consiglio federale, in modo tale da poter prendere in considerazione l’evoluzione del mercato.