Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Modifica dell’ingresso
L’ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 23 e 24bisvCost. corrispondono agli articoli 76 e 81 della Costituzione federale in vigore.
Articolo 7 Titolo marginale: 3. Corsi d’acqua internazionali
L’articolo 7 attuale viene modificato nel quadro della revisione dell’articolo 49 al fine di chiarire le competenze nell’ambito dell’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni internazionali dei corsi d’acqua. La competenza di stipulare autonomamente accordi internazionali nell’ambito del diritto delle acque viene delegata al Consiglio federale (cpv. 2). Pertanto al Consiglio federale viene delegata la competenza di regolare autonomamente tutte le questioni riguardanti gli impianti idroelettrici di frontiera tramite accordi internazionali. Rimane invariata la competenza del DATEC di conferire diritti d’utilizzazione (cpv. 1 lett. a) e di autorizzare autonomamente l’utilizzazione delle forze idriche da parte degli aventi il diritto di disporre (cpv. 1 lett. b). La determinazione di prestazioni e condizioni concerne in particolare, ma non solo, la normativa in materia di canone annuo per le centrali idroelettriche di frontiera (cpv. 1 lett. c). Per coerenza, i compiti del DATEC vengono stabiliti secondo gli articoli 48 e 62. Il DATEC rilascia, oltre alla concessione, tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale, in modo che non sia più necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Tale competenza non varia nemmeno nel corso della durata di validità della concessione (cpv. 1 lett. d). A ciò si aggiungono le misure che, secondo prassi costante, vengono ordinate dal DATEC in quanto autorità competente per le centrali idroelettriche di frontiera (cpv. 1 lett. e). Tra queste figurano in particolare decisioni relative al risanamento dei deflussi residuali e della forza idrica (ripristino della libera migrazione dei pesci, risanamento del bilancio in materiale detritico ed eliminazione degli effetti negativi dei deflussi discontinui sui corsi d’acqua). Prima di ordinare una misura devono sempre essere consultati gli enti pubblici aventi il diritto di disporre e i Cantoni (cpv. 3).
Articolo 49 Titolo marginale: 2. Tasse e canone annuo, a. In generale
Capoverso 1: con la normativa transitoria, l’aliquota massima del canone annuo per il periodo sino alla fine del 2022 viene ridotta a 80 franchi per chilowatt lordo. Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono dotarsi di normative cantonali proprie in materia di canone annuo, in particolare un valore massimo più basso. L’ordinanza del 12 febbraio 191818 sul calcolo del canone per i diritti d’acqua resta valida.
La disposizione che autorizza la Confederazione a riscuotere un importo del canone annuo volto a finanziare i contributi versati a Cantoni e Comuni previsti all’articolo 22 capoversi 3–5 LUFI e destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d’introiti derivanti dall’utilizzazione delle forze idriche rimane invariata. Segue una precisazione puramente linguistica, in cui il termine garanzia viene sostituito dal termine finanziamento, più appropriato. Con quest’ultimo termine nella legge viene illustrato in modo più appropriato il fatto che la Confederazione possa esigere dai Cantoni che riscuotono il canone annuo una quota di detto canone per poi versarlo nuovamente ai Cantoni e ai Comuni sotto forma di contributi di compensazione.
L’obbligo della Confederazione di provvedere affinché ogni modifica dell’aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un accordo internazionale è soppresso senza essere sostituito. Di conseguenza, la Confederazione non è più tenuta ad entrare obbligatoriamente in contatto con le autorità competenti di tutti i Paesi limitrofi e a concordare l’adeguamento di accordi bilaterali a ogni modifica dell’aliquota massima del canone annuo. L’obbligo di consenso internazionale come prescritto dal diritto internazionale consuetudinario, tuttavia, continuerà ovviamente a essere preso in considerazione.
Capoverso 1bis: la disposizione in vigore obbliga il Consiglio federale a mettere a punto per tempo una normativa per il periodo successivo alla scadenza della normativa limitata a fine 2019. Con la normativa transitoria l’incarico è adempiuto. Il capoverso 1bis può pertanto essere abrogato e un nuovo incarico non è necessario. Anche senza un mandato concreto, il Parlamento farà in modo che sia definita per tempo una normativa per il periodo dopo il 2022.
Capoverso 2: la versione francese della disposizione si avvaleva della formulazione «usine». A livello linguistico è più corretto il termine «aménagement hydro-électrique», già utilizzato al capoverso 4. Con tale termine si intende l’impianto nella sua totalità e non soltanto una centrale. Per questo motivo nell’ambito della presente revisione ha luogo un’unificazione terminologica all’interno dell’articolo 49.
Articolo 50a Titolo marginale: bbis. Riduzione in caso di concessione di contributi d’investimento
Capoverso 1 lettera a: se al concessionario di un impianto idroelettrico viene concesso un contributo d’investimento per una nuova costruzione secondo l’articolo 26 LEne, fino al termine autorizzato per la nuova costruzione i Cantoni non possono riscuotere un canone annuo né un’imposta cantonale speciale di cui all’articolo 49 capoverso 2. Nella misura in cui la concessione non preveda altro, il termine prende avvio con il carattere obbligatorio dell’autorizzazione edilizia o dell’approvazione dei piani e si conclude allo scadere del termine previsto nell’autorizzazione. I Cantoni devono osservare tale disposizione d’ufficio.
Per ridurre ulteriormente gli oneri nella prima fase di esercizio di una centrale idroelettrica nuova che ha beneficiato di contributi d’investimento, i Cantoni sono tenuti a esentare detta centrale dal canone sulla potenza lorda complessiva per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio. Durante questo periodo non possono nemmeno essere riscosse le imposte speciali cantonali di cui all’articolo 49 capoverso 2. I Cantoni devono rispettare tale disposizione d’ufficio.
Capoverso 1a: i concessionari di centrali idroelettriche esistenti che sono stati sostenuti nella realizzazione di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli dell’impianto mediante contributi d’investimento hanno diritto a un’esenzione dal canone annuo per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio nella misura della media della forza dinamica lorda supplementare (art. 51 cpv. 1). Sulla portata utile d’acqua precedente riportata nella concessione continua a essere riscosso il canone annuo, anche durante la fase di costruzione. I Cantoni devono osservare tale disposizione d’ufficio.
18 RS 721.831