Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 13 pagine

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Oltre all’acquisto sempre più frequente di corrente elettrica sul mercato libero, avrà ripercussioni anche la decisione del Tribunale federale del 20 luglio 20165. Tale sentenza conferma la prassi adottata dalla ElCom, secondo cui i costi di produzione non possono essere esclusivamente e interamente imputati ai consumatori finali vincolati per l’approvvigionamento di base. Ciò concerne anche il canone annuo. Visto quanto deciso dal Tribunale federale, le Camere hanno discusso di adeguamenti alla legge sull’approvvigionamento elettrico6 (LAEl) già nel quadro dei dibattiti parlamentari dedicati al messaggio del 13 aprile 2016 concernente la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche7 (Strategia Reti elettriche).

La stima dei costi di produzione delle centrali idroelettriche dipende dal trattamento dei singoli elementi di costo e si basa in parte su dati non pubblicamente accessibili. L’Ufficio federale dell’energia UFE ha incaricato il Centre for Energy Policy and Economics dell’ETH di Zurigo8 di stimare i costi di produzione delle centrali idroelettriche svizzere per il periodo 2000-2013. I dati alla base dello studio comprendono il 60 per cento circa della produzione di tutte le forze idriche svizzere e contengono dati di impianti ad acqua fluente e ad accumulazione, come pure impianti ad accumulazione con pompaggio. Nel periodo 2000-2013, i costi medi di produzione relativi agli impianti con serbatoio e ad acqua fluente ammontavano a 5,7 centesimi per chilowattora. Questo valore comprende il rendimento del capitale proprio (0,67 ct./kWh), l’imposta sull’utile (0,2 ct./kWh) e il canone annuo (1,05 ct./kWh). Con l’attuale aliquota massima del canone annuo, quest’ultimo ammonta in media a 1,55 centesimi per chilowattora. Fermo restando un rendimento adeguato del capitale proprio, i costi di produzione medi possono essere stimati a circa 6,2 centesimi per chilowattora. La parte degli introiti è ancora più difficile da stimare della parte dei costi: con un semplice confronto diretto con il prezzo del commercio all’ingrosso dell’ultimo anno è possibile ricavare soltanto un ordine di grandezza della copertura insufficiente, che attualmente corrisponde a 2 centesimi per chilowattora. Sul fronte degli introiti non si tiene conto del fatto che vi sono ulteriori possibilità di introito grazie alla flessibilità, in particolare al trading delle prestazioni di servizio relative al sistema e intraday. Sul fronte dei costi non vengono considerati tutti i costi generici (commercializzazione, amministrazione). Alla luce della stima dell’ElCom, secondo cui il 50 per cento della corrente elettrica generata a partire dalla forza idrica può essere destinato alla copertura dei costi nell’approvvigionamento di base, per la produzione di corrente elettrica generata a partire da forza idrica risulta un ordine di grandezza pari a 300 milioni di franchi9, i quali al momento non possono essere coperti.

A posteriori occorre ricordare che né il rincaro né l’evoluzione dei prezzi dell’energia di punta e di regolazione hanno seguito l’andamento illustrato nel rapporto concernente l’iniziativa parlamentare 08.445. Mentre negli scorsi anni i prezzi della corrente elettrica all’ingrosso hanno registrato un calo, il mercato della potenza di regolazione ha assunto un’importanza sempre maggiore. Molti produttori di forza idrica sono interessati a offrire attraverso le proprie centrali elettriche prestazioni di servizio relative al sistema oppure hanno già equipaggiato le proprie centrali elettriche in modo da poter partecipare a questo mercato in continua evoluzione. Per poter tenere conto di tali sviluppi, nella sua mozione 14.3668 «Normativa in materia di canoni per i diritti d’acqua dopo il 2019» la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) incaricava il Consiglio federale di prevedere una maggiore flessibilizzazione del sistema del canone annuo per il periodo successivo al 2019.

Quale sostegno alle grandi centrali idroelettriche esistenti, la LEne prevede un premio di mercato limitato a cinque anni, pari a circa 120 milioni di franchi all’anno. Inoltre, quale sostegno alla realizzazione di nuove grandi centrali idroelettriche e ai considerevoli ampliamenti e rinnovamenti di impianti esistenti con una potenza minima di 300 chilowatt, la LEne prevede inoltre la possibilità di concedere contributi d’investimento. È previsto che la LEne entri in vigore il 1° gennaio 2018, cosicché i premi di mercato potranno essere versati nel periodo 2018-2022. Nel 2022 verranno ammessi gli ultimi impianti al sistema della rimunerazione per l’immissione di elettricità. Con la LEne (art. 30 cpv. 5) il Consiglio federale viene incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, entro il 2019, un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato al più tardi al termine delle misure di sostegno per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

1.2 La nuova normativa proposta

All’articolo 49 capoverso 1bis, la LUFI in vigore obbliga il Consiglio federale a sottoporre tempestivamente all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell’importo massimo del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2020.

Alla luce dei premi di mercato limitati nel tempo previsti dalla nuova LEne e delle decisioni ancora attese in merito a un market design/modello conforme al mercato, viene proposta una normativa transitoria basata su quella attuale. Questa consente di tenere in considerazione i lavori legislativi in vista di un modello conforme al mercato e le idee e interconnessioni provenienti dal mondo politico per ulteriori misure di sostegno. In tal modo detti lavori possono essere differiti e coordinati tenendo conto delle eventuali sinergie emergenti nell’ambito dell’istituzione di un nuovo sistema per il canone annuo. Il presente progetto di legge prevede un’aliquota massima del canone annuo pari a 80 franchi per chilowatt lordo, in sostituzione del massimo precedentemente stabilito a 110 franchi per chilowattora. La durata della normativa è limitata al 31 dicembre 2022.

Nel caso delle centrali idroelettriche per la cui costruzione il concessionario beneficia di un contributo d’investimento secondo l’articolo 26 della nuova LEne, fino al termine autorizzato per detta costruzione e per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio non possono essere riscossi canoni annui. I gestori di impianti esistenti che beneficiano di un contributo d’investimento per un ampliamento o rinnovamento considerevole dispongono di un’esenzione per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto ampliato o rinnovato per la parte per la quale hanno ricevuto un contributo d’investimento secondo l’articolo 26 della nuova LEne. Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2 LUFI.

La disposizione che riguarda le piccole centrali idroelettriche che non superano i 2 megawatt lordi resta valida.

L’adeguamento dell’aliquota massima del canone annuo consente di chiarire due temi apparentati. Nell’ultima frase dell’articolo 49 capoverso 1 si rinuncia a menzionare gli accordi internazionali. L’avamprogetto prevede inoltre la modifica dell’articolo 7 attuale,

5DTF 2C_681/2015, 2C_682/2015, pubblicazione prevista

6 RS 734.7

7 FF 2016 3393

8 Filippini & Geissmann, (2014), Kostenstruktur und Kosteneffizienz der Schweizer Wasserkraft (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali > Kostenstruktur und Kosteneffizienz der Schweizer Wasserkraft), disponibile soltanto in tedesco.

9 Sulla base di una produzione media delle grandi centrali idroelettriche pari a 32 TWh, di una copertura insufficiente media di 2 ct./kWh e della supposizione che il 50 % della forza idrica venga destinata all’approvvigionamento di base, ne risulta una copertura insufficiente dell’ordine di grandezza di 300 mio. fr.