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Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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Art. 127zseptiesContenuto della domanda e tassa
1La domanda di rilascio del certificato protettivo complementare per prodotti fitosanitari deve contenere:
a. la relativa richiesta;
b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio in Svizzera;
c. una copia delle istruzioni per l’uso concernenti il prodotto fitosanitario consegnate all’acquirente finale.
2La tassa per il deposito del certificato protettivo complementare deve essere pagata entro il termine fissato dall’IPI.
3Gli articoli 127c‒127m si applicano per analogia.
II
Disposizioni transitorie della modifica del …
1Se l’omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandata la proroga del certificato (art. 140n cpv. 1 lett. a della legge) è richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, non si applicano gli articoli 127b capoverso 2 lettera d, 127c capoverso 2 lettera b, 127d capoverso 2 lettera b, 127g capoverso 4 lettera c e 127k capoverso 2 lettera p.
2Se l’omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato pediatrico (art. 140t cpv. 1 lett. a della legge) è richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, non si applicano gli articoli 127v capoverso 1 lettera e, 127w lettera g, 127x capoverso 1 lettera i, 127zbiscapoverso 2 lettera i e 127zquinquiescapoverso 2 lettera o.
III
La presente ordinanza entra in vigore il [Datum].
[Datum] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, [Name] Il cancelliere della Confederazione, [Name]