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Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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a. numero della domanda;
b. nome o ditta e indirizzo del depositante;
c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;
d. data d’inoltro della domanda;
e. numero del brevetto di base;
f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base;
g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b;
h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione.
2Per le domande di proroga della durata di protezione del certificato sono pubblicati in aggiunta i dati seguenti:
a. data dell’inoltro;
b. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b della legge;
c. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a della legge).
3La pubblicazione avviene una volta concluso l’esame giusta l’articolo 127e.
Titolo prima dell’art. 127e
Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione
Art. 127e cpv. 2 e 3
2Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere la domanda.
3Se il termine non è rispettato, l’IPI non entra nel merito della domanda.
Art. 127f Esame delle condizioni per il rilascio del certificato o per la
proroga della durata di protezione
1L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato secondo l’articolo 140b e l’articolo 140c capoversi 2 e 3 della legge.
2In caso di richiesta di proroga della durata di protezione del certificato, l’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 140n della legge.
3Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l’IPI respinge la domanda.