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Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine

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Titolo prima dell’art. 127y

Capitolo 3: Esame della domanda

Art. 127y Esame in occasione dell’inoltro della domanda

1Dopo il deposito della domanda, l’IPI esamina se il termine d’inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni secondo gli articoli 127v e 127w.

2Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere la domanda.

3Se il termine non è rispettato, l’IPI non entra nel merito della domanda.

Art. 127z Esame delle condizioni per il rilascio del certificato pediatrico

1L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato pediatrico secondo l’articolo 140t e l’articolo 140u capoversi 2 e 3 della legge.

2Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI respinge la domanda.

Titolo prima dell’art. 127zbis

Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico

Art. 127zbis

1Se le condizioni sono soddisfatte, il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

2Sono pubblicati i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta;

b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato pediatrico;

c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;

d. data dell’inoltro della domanda;

e. numero del brevetto di base;

f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base;

g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera b;

h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;