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Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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Titolo prima dell’art. 127h
Capitolo 5: Pubblicazione
Art. 127h
In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato o di proroga della durata di protezione, di revoca della proroga, di estinzione anticipata del certificato nonché di dichiarazione di nullità o sospensione di quest’ultimo, in aggiunta ai dati di cui all’articolo 127g l’IPI pubblica anche la data del rigetto, della revoca, dell’estinzione anticipata, della dichiarazione di nullità o della sospensione.
Art. 127i cpv. 2
2È a disposizione di chiunque desideri consultarlo.
Art. 127k cpv. 2 lett. g‒i e o‒r nonché cpv. 3 e 4
2Sono iscritti i dati seguenti:
g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b;
h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;
i. data del rilascio o della proroga della durata di protezione del certificato;
o. cambiamenti riguardanti il mandatario, inclusi i cambiamenti di domicilio o di sede;
p. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b della legge;
q. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a della legge);
r. data della revoca.
3L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giudica utili.
4Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.