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Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine

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Titolo prima dell’art. 127g

Capitolo 4: Rilascio del certificato e proroga della durata di protezione

Art. 127g Rilascio del certificato e proroga della durata di protezione

1Se le condizioni sono soddisfatte, il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

2Sono pubblicati i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta;

b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;

c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario;

d. data dell’inoltro della domanda;

e. numero del brevetto di base;

f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base;

g. data dell’omologazione secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera b;

h. designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e relativo numero di omologazione;

i. data della scadenza della durata di protezione del certificato.

3Se le condizioni per la proroga sono soddisfatte, la proroga della durata di protezione avviene mediante iscrizione nel registro dei brevetti.

4In aggiunta a quelli di cui al capoverso 2 sono pubblicati anche i dati seguenti:

a. data dell’inoltro della domanda;

b. data della scadenza della durata di protezione prorogata del certificato;

c. data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140n capoverso 1 lettera b della legge;

d. data della domanda di omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto con il relativo piano d’indagine pediatrica (art. 140n cpv. 1 lett. a della legge).