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Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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Titolo prima dell’art. 127u
Titolo undicesimo: Certificati protettivi complementari per medicinali pediatrici
Capitolo primo: Campo d’applicazione
Art. 127u
1Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale pediatrico (certificati pediatrici).
2Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.
3Si applicano le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il titolo settimo della legge o questo titolo non dispongano altrimenti.
Titolo prima dell’art. 127v
Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico
Art. 127v Contenuto della domanda e tassa
1La domanda di rilascio del certificato pediatrico deve contenere:
a. la relativa richiesta;
b. una copia dell’omologazione per la Svizzera del medicinale contenente il prodotto per il quale viene domandato il rilascio del certificato con il relativo piano d’indagine pediatrica secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera a della legge;
c. la prova di quando è stata presentata la domanda di omologazione di cui alla lettera b;
d. la conferma dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera a della legge;
e. la prova di quando è stata presentata la domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b della legge oppure la dichiarazione che non è stata presentata una domanda di questo tipo più datata di quella svizzera;
f. se del caso, il consenso del destinatario secondo l’articolo 140u capoverso 3 della legge.
2La tassa per il certificato pediatrico deve essere pagata entro il termine fissato dall’IPI.