Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
non vada a scapito di altri aspetti importanti per le imprese, come la protezione dei dati e la certezza del diritto.
SHK: nell’ottica doganale la certificazione di AEO offre gli attesi vantaggi di una minore frequenza degli accertamenti sulle importazioni e sulle esportazioni, come risulta dalla riduzione dei costi dei controlli a raggi X e dal rapido disbrigo delle pratiche doganali in Svizzera e all’estero. Dal punto di vista economico, la qualifica di AEO comporta benefici a determinate imprese, poiché è garanzia di una catena di sicurezza chiusa, che ha acquisito importanza per alcuni clienti. Tuttavia, per numerose imprese l’utilità della qualifica di AEO appare sinora limitata e non comporta significative agevolazioni nello scambio internazionale di merci. Sono inoltre criticate la procedura di certificazione macchinosa e dispendiosa e la necessità di divulgare dati societari sensibili. La qualifica di AEO è dunque poco interessante per l’insieme delle imprese, come dimostra il fatto che, alla fine di maggio del 2017, solo 101 imprese a livello svizzero e tre nel Cantone di Soletta risultavano certificate. Nel complesso, con queste premesse la Solothurner Handelskammer non intravede la necessità di un accordo relativo alla qualifica di AEO con gli Stati Uniti. Si teme che gli Stati Uniti, con il pretesto della lotta al terrorismo, sarebbero ben poco disposti a rinunciare a svolgere controlli di sicurezza sulle merci in entrata anche con un accordo in vigore relativo alla qualifica di AEO. L’utilità di un tale accordo per l’economia svizzera e solettese non è sufficiente a controbilanciare gli svantaggi che risulterebbero alle imprese svizzere da un accordo di assistenza amministrativa.
2.3.3 Siete d’accordo con il presente testo dell’Accordo, affinché eventualmente possa essere negoziato un accordo relativo alla qualifica di AEO?
Diversi partecipanti alla consultazione non approvano l’avamprogetto di Accordo di assistenza amministrativa e chiedono che sia migliorato, segnatamente in merito all’esclusione di provvedimenti coercitivi e alla protezione del segreto industriale, commerciale e professionale nonché agli articoli 5 (presenza di collaboratori), 6 (atti e documenti), 9 (disbrigo di domande di assistenza amministrativa), 10 (riservatezza e impiego delle informazioni) e 11 (deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa).
ZH: il Cantone è fondamentalmente favorevole al contenuto dell’Accordo, tuttavia constata che le attività di assistenza amministrativa (in particolare i provvedimenti coercitivi) si spingono talvolta molto lontano. I timori nell’ottica dello Stato di diritto sono comunque tenuti in sufficiente considerazione grazie a diverse misure, in particolare è prevista la possibilità di non prestare assistenza amministrativa in singoli casi. Inoltre, l’AFD ha maturato una vasta esperienza nell’applicazione di provvedimenti coercitivi. Per quanto riguarda la possibilità che funzionari dell’autorità doganale straniera partecipino all’assistenza amministrativa, è singolare che per i soggetti coinvolti non sia previsto alcun rimedio giuridico contro tale presenza. Sarebbe dunque auspicabile che, per autorizzare la partecipazione di funzionari stranieri, l’AFD si orientasse alla prassi dell’assistenza giudiziaria internazionale. Dal momento che l’Accordo di assistenza amministrativa rappresenta sostanzialmente un compromesso al fine di stipulare in seguito un accordo in materia di sicurezza, la conclusione del primo dovrebbe essere combinata più strettamente con la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza. Le cerchie economiche sono ben poco disposte ad accettare l’Accordo di assistenza amministrativa come parte di un compromesso a favore di un accordo relativo alla qualifica di AEO.