Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Dipartimento federale delle finanze DFF
LU: il Cantone ritiene che la soluzione proposta per l’assunzione dei costi concernenti l’assistenza amministrativa non sia appropriata. I costi effettivi che la Svizzera è chiamata a sostenere per l’assistenza amministrativa non sono trasparenti. Dal rapporto esplicativo non risulta in quale rapporto stiano le domande di assistenza amministrativa tra le parti, ma soltanto quante ne sottopongono gli Stati Uniti alla Svizzera, ossia circa 250 l’anno. La soluzione proposta è accettabile se le domande di una parte e dell’altra si bilanciano. Tuttavia, in linea di principio, i costi non dovrebbero essere assunti dalla parte interpellata, bensì da quella richiedente. La Svizzera non dovrebbe subire pregiudizi finanziari dall’Accordo.
ZG: il presente avamprogetto di Accordo può essere accolto purché siano considerate le richieste formulate in merito ai rispettivi articoli.
SO: il Cantone critica che l’esecuzione di provvedimenti coercitivi non sia espressamente esclusa, anche se l’amministrazione interpellata può avanzare riserve in materia. Gli Stati Uniti insistono pure sulla possibile presenza di collaboratori delle autorità estere alle indagini nel Paese di esportazione, ma questa posizione è ritenuta inaccettabile dal Cantone, che ritiene inoltre troppo poco incisiva la disposizione, negoziata tra le parti, concernente la riservatezza e l’impiego delle informazioni. D’altro canto, non è stata accolta la richiesta svizzera che l’Accordo di assistenza amministrativa non valga in caso di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale. Il convenuto scambio di lettere in materia è ritenuto insoddisfacente.
NE: il Cantone accetta il testo nella sua forma attuale dato che appare equilibrato. Nel contempo chiede al Consiglio federale di prestare attenzione al fatto che l’applicazione sia basata sulla buona fede. Il Cantone comprende che le autorità statunitensi siano autorizzate a verificare i processi e la corretta applicazione, ma desidera anche un certo controllo per quanto riguarda possibili derive che potrebbero portare a missioni di spionaggio industriale o economico.
PS: il partito è favorevole al testo dell’Accordo nella forma posta in consultazione. Per il PS è fondamentale che non si facciano concessioni per quanto riguarda le attuali disposizioni sulla protezione dei dati. La tenacia di cui hanno dato prova i mediatori svizzeri per includere all’articolo 10 una formulazione che si orientasse all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a dell’Accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi ha dato i suoi frutti. In virtù di essa, lo Stato richiedente mantiene strettamente confidenziali tutte le informazioni o i documenti forniti dallo Stato al quale è indirizzata la richiesta e accorda loro almeno lo stesso livello di protezione e riservatezza garantito in base al diritto nazionale e al sistema giuridico della parte interpellata. Il PS deplora che la Svizzera abbia dovuto approvare una disposizione (art. 10 par. 5) in virtù della quale l’autorità richiedente può trasmettere le informazioni ricevute in relazione con il terrorismo e la sicurezza nazionale a organi governativi, nel caso degli Stati Uniti al Director of National Intelligence, il coordinatore dei diversi servizi americani delle attività informative. In un’analisi costi–benefici, il PS ritiene tuttavia che la disposizione in questione non sia così rilevante da dover mettere in discussione l’intero Accordo, tanto più che i mediatori svizzeri sono riusciti ad apportare importanti relativizzazioni. Secondo l’articolo 10 paragrafo 7, i dati possono essere trasmessi solo se ritenuti veritieri; in caso contrario, le autorità si informano reciprocamente e sono tenute a rettificare o distruggere i dati. Nel testo dell’Accordo è importante anche il passaggio secondo cui i dati ricevuti devono essere distrutti quando non sono più necessari (art. 10 par. 8). L’articolo 10 così modificato migliora notevolmente la protezione dei dati che, com’è noto, solleva sempre importanti interrogativi nelle relazioni tra la Svizzera (e l’UE) e gli Stati Uniti.