Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
l’accettazione da parte della Svizzera del presente Accordo possa comportare un rapido avvio delle procedure per concludere un accordo sulla qualifica di AEO. Sulla base di quanto suesposto, la CCIG è del parere che l’accettazione da parte della Svizzera dell’Accordo posto in consultazione non sia giustificata, considerando le importanti concessioni unilaterali che verrebbero imposte alla Svizzera e la mancanza di garanzie sull’avvio effettivo di una procedura in vista di un accordo relativo alla qualifica di AEO. Va sottolineato il fatto che le imprese non trarrebbero alcun beneficio dalla firma dell’Accordo di assistenza amministrativa.
SHK: la Solothurner Handelskammer non è favorevole al presente testo dell’Accordo. Già nella consultazione del 2013 l’economia svizzera aveva respinto l’accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti a grande maggioranza. I miglioramenti ottenuti negli ultimi cicli di negoziati rispetto alla versione del 2013 sono insufficienti, dal punto di vista svizzero, a ottenere il consenso delle cerchie economiche. Diversi ambiti di disciplinamento sono troppo contrassegnati dagli interessi unilaterali degli Stati Uniti ed esulano da un quadro normativo che possa essere accettato dalla Svizzera, come è invece il caso dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e la Comunità europea. Ciò risulta in particolare nei seguenti punti:
Preambolo: vi è sancita l’intenzione di applicare l’Accordo rispettando il principio della
buona fede e secondo il Consiglio federale ciò esclude che venga richiesta assistenza amministrativa sulla base di dati rubati, ma non è affatto sicuro che gli Stati Uniti interpretino questo principio del diritto allo stesso modo. La menzione generale nel preambolo è troppo poco efficace.
Art. 4: l’esecuzione di provvedimenti coercitivi non è stata espressamente esclusa
(par. 3). Anche se, in base all’attuale formulazione, l’amministrazione interpellata può apportare riserve all’esecuzione di provvedimenti coercitivi, sono comunque possibili ispezioni, sequestri ecc. su «domanda» dell’autorità estera. Nell’attuazione pratica appare poco probabile che le autorità svizzere respingano le domande provenienti dagli Stati Uniti.
Art. 5: gli Stati Uniti insistono sulla loro richiesta di una possibile presenza di collabora-
tori delle autorità estere alle indagini nel Paese di esportazione. La richiesta della Svizzera di tralasciare questa disposizione, inaccettabile nell’ottica economica, è caduta nel vuoto nei successivi negoziati.
Art. 10: la disposizione negoziata concernente la riservatezza e l’impiego delle infor-
mazioni è troppo poco incisiva. Secondo l’avamprogetto dell’Accordo, alle informazioni ricevute deve essere riservato un livello di protezione e di riservatezza equivalente solo «nel modo e nell’ampiezza» a quello che vige nel Paese interpellato (par. 1). Nel contempo, ai sensi del paragrafo 5, le autorità statunitensi possono comunicare al coordinatore dei diversi servizi americani delle attività informative le informazioni che sono in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale. Ciò rende di fatto possibile che si instauri un automatismo nella trasmissione delle informazioni, in altri termini le autorità doganali possono inoltrare regolarmente dati ai servizi segreti. Rispetto alla versione posta in consultazione nel 2013, l’articolo 10 contiene sì alcuni miglioramenti, tuttavia decisamente troppo poco incisivi.
Art. 11: l’economia svizzera ha già avanzato a più riprese la richiesta che l’Accordo di
assistenza amministrativa non possa essere applicato in caso di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale. Il know-how delle imprese svizzere deve essere tutelato e non divulgato. Anche la tutela dei collaboratori è insufficiente a fronte di una richiesta di assistenza amministrativa. Nonostante i tentativi di negoziazione, la