Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

PPD: il partito è contrario al testo dell’Accordo posto in consultazione, cui non sono stati apportati i miglioramenti chiesti dall’economia svizzera già nel 2013.

USS: è favorevole all’Accordo posto in consultazione. Dal suo punto di vista, è necessario prestare particolare attenzione al rispetto della protezione dei dati e al principio di specialità, così come previsto anche nell’Accordo.

Swiss Textiles: il testo dell’Accordo posto in consultazione si spinge al di là dell’Accordo di assistenza amministrativa concluso tra la Svizzera e l’UE nei seguenti ambiti, pertanto deve essere respinto:

 L’articolo 9 paragrafo 5 sancisce che l’amministrazione interpellata rispetti una deter-

minata procedura, sempre che tale procedura non sia vietata dal suo diritto interno. Con questa clausola gli Stati Uniti si aprono uno spiraglio per esercitare il diritto americano in Svizzera. Nel territorio di una parte dell’Accordo deve vigere soltanto il diritto interno, anche qualora il diritto estero fosse ammesso. Swiss Textiles chiede che l’articolo 9 paragrafo 5 sia stralciato.

 L’articolo 10 paragrafo 1 offre un livello insufficiente di protezione dei dati. «Nel modo e

nell’ampiezza» è una nozione vaga e offre un ampio margine di interpretazione. L’articolo 10 paragrafo 1 corrisponde a un’autorizzazione per gli Stati Uniti di operare con dati svizzeri secondo la legge americana. Analogamente al protocollo aggiuntivo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Svizzera e l’UE, si impone alla parte richiedente di applicare ai dati ricevuti, nel modo e nell’ampiezza, lo stesso livello di protezione riservato ai dati dalla parte che li ha trasmessi.

 Il Governo statunitense fa spesso appello al terrorismo per aggirare la legge sulla pro-

tezione dei dati ad altri fini. L’articolo 10 paragrafo 3 concede già alla parte richiedente la possibilità di chiedere all’autorità interpellata l’impiego delle informazioni per altri scopi, quindi l’impiego dei dati in relazione con il terrorismo è già contemplato. L’articolo 10 paragrafo 5 deve essere dunque stralciato.

 La violazione del segreto industriale, commerciale o professionale deve essere inter-

pretata come deroga all’obbligo di fornire assistenza amministrativa di cui all’articolo 11.

Inoltre, Swiss Textiles è contraria alla possibilità prevista dall’articolo 5 che, a seconda dei casi, i collaboratori dell’amministrazione richiedente siano presenti alle operazioni di indagine, a prescindere dalla forma, in virtù dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione interpellata e alle condizioni da essa stabilite. L’accordo nordamericano per il libero scambio (NAFTA) ammette la presenza dell’autorità richiedente sul territorio dell’autorità interpellata e gli Stati Uniti intendono procedere in tal modo anche nel TTIP, ma questo aspetto è in contraddizione con la prassi seguita in Svizzera nell’ambito degli accordi di libero scambio. Tollerare la presenza di collaboratori dell’altra parte nel proprio territorio nazionale ai sensi dell’Accordo di assistenza amministrativa rappresenterebbe un precedente in vista di un eventuale accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, pertanto Swiss Textiles si dichiara contraria.

scienceindustries: formulazioni come «nel modo e nell’ampiezza» (art. 10 par. 1) sono troppo vaghe.