Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
Swissmem: il testo dell’Accordo posto in consultazione si spinge al di là dell’Accordo di assistenza amministrativa concluso tra la Svizzera e l’UE in numerosi ambiti, pertanto deve essere respinto in particolare per i seguenti motivi:
L’articolo 10 sulla riservatezza e l’impiego delle informazioni fornisce un livello insuffi-
ciente di protezione dei dati; inoltre, diverse formulazioni sono vaghe, ad esempio «L’amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell’ampiezza che l’amministrazione interpellata riserva alle informazioni equivalenti». L’articolo 10 paragrafo 3 concede alla parte richiedente la possibilità di chiedere
all’autorità interpellata l’impiego delle informazioni per altri scopi, il che equivarrebbe a un via libera che l’Amministrazione americana sfrutterebbe per far valere le proprie richieste.
FER e USAM: esprimono parere contrario.
FH: afferma che occorre ponderare gli interessi. Visto lo scarso interesse mostrato nei confronti della qualifica di AEO, la Federazione dell’industria orologiera svizzera rimane del parere che i vantaggi di un riconoscimento reciproco delle differenti qualifiche non possono controbilanciare gli svantaggi e i rischi derivanti dall’Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti nella sua forma attuale. Soltanto l’accettazione integrale e senza riserve dei cinque criteri indicati (vedi n. 2.3.1) permetterebbe alla FH di cambiare opinione. Nella fattispecie, la FH non può quindi accettare il testo dell’Accordo nella sua forma attuale affinché possa essere concluso un accordo relativo alla qualifica di AEO.
economiesuisse: gli svantaggi che deriverebbero all’economia svizzera dal presente testo dell’Accordo (incertezza del diritto in merito all’interpretazione e alla protezione dei dati nonché al possibile aumento del dispendio) prevalgono sui benefici di un eventuale accordo relativo alla qualifica di AEO. L’interesse per una reciproca assistenza amministrativa è inoltre già contemplato dall’esistente Accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi. Un ulteriore accordo bilaterale è ipotizzabile per l’economia svizzera solo considerando le riserve già formulate (cfr. anche n. 2.3.4). È inoltre necessario cercare di ottenere la garanzia dell’avvio di negoziati sull’accordo relativo alla qualifica di AEO. Occorre altresì osservare che un accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con gli Stati Uniti non deve spingersi oltre quello che la Svizzera ha concluso con la Comunità europea. È un aspetto importante in riferimento alla certezza del diritto e all’uniformità dei processi amministrativi. Infine, le facoltà dell’autorità doganale americana non devono avere una portata maggiore di quelle riconosciute all’omologa europea. L’economia svizzera è contraria al testo dell’Accordo posto in consultazione. Anche se gli Stati Uniti garantissero la conclusione di un accordo relativo alla qualifica di AEO, dovrebbero essere considerate le riserve avanzate dalle cerchie economiche e il testo andrebbe sottoposto a sostanziali modifiche.
CCIG: No. Bisogna precisare che secondo le indicazioni fornite dal Consiglio federale nel suo rapporto esplicativo, l’accettazione del presente Accordo alimenterebbe soltanto la possibilità teorica della conclusione di un accordo sulla qualifica di AEO. Non vi è invece alcuna garanzia sull’avvio effettivo di una procedura in tal senso. La Svizzera dovrebbe quindi accettare un accordo che non ha richiesto e in seguito dipendere dalla buona volontà della controparte statunitense per l’avvio di negoziati che potrebbero eventualmente comportare la firma di un accordo relativo alla qualifica di AEO. Una simile situazione sembra essere perlomeno squilibrata. Inoltre, visto l’orientamento della nuova amministrazione presidenziale statunitense in materia di commercio internazionale, la CCIG dubita fortemente che