Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
Svizzera non è riuscita a imporre il proprio volere. La clausola alternativa all’articolo 9 paragrafo 1 e il convenuto scambio di lettere non sono in grado di sostituire adeguatamente una disposizione che salvaguardi il segreto industriale, commerciale e professionale, così come contenuto nell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e la Comunità europea.
2.3.4 A causa di quali disposizioni dell’Accordo sareste disposti a rinunciare all’Accordo in questione e alla possibilità di negoziare un accordo relativo alla qualifica di AEO? Ovvero, quali sono i criteri assolutamente non accettabili?
Cfr. la sintesi al numero 2.3.3.
ZH: secondo le autorità, l’Accordo di assistenza amministrativa non contiene tali disposizioni. Per le imprese zurighesi, invece, i miglioramenti apportati al presente testo dell’Accordo sono insufficienti. Molti ambiti di disciplinamento sono troppo contrassegnati dagli interessi unilaterali degli Stati Uniti ed esulano da un quadro accettabile per la Svizzera. Per quanto riguarda i provvedimenti coercitivi, si fa notare che nell’attuazione pratica è ben poco probabile che le autorità elvetiche respingano richieste degli Stati Uniti, per quanto teoricamente possibile. Dal punto di vista dell’economia è inaccettabile che i funzionari stranieri possano essere presenti alle attività di assistenza amministrativa. In merito alla riservatezza e all’impiego delle informazioni, la presente disposizione rende di fatto possibile un automatismo nella trasmissione delle informazioni. Pure i miglioramenti apportati in materia di segreto industriale, commerciale e professionale sono ritenuti poco efficaci. È ben poco certo che gli Stati Uniti interpretino il principio della buona fede così come la Svizzera.
ZG: deve essere considerato assolutamente non accettabile un accordo relativo alla qualifica di AEO se non viene contestualmente introdotto un accordo volto a semplificare il disbrigo delle pratiche doganali. Sarebbe altrettanto inaccettabile se non fossero attuate le richieste indicate ai corrispondenti articoli.
SO: il Cantone ritiene che l’Accordo di assistenza amministrativa implichi l’assunzione di diversi impegni per la Svizzera, che ottiene poco in cambio. La protezione contro possibili richieste di informazioni indiscriminate dovrebbe essere meglio garantita. La minaccia di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale deve poter essere esclusa e l’assistenza amministrativa non può essere prestata sulla base di dati procurati in modo illecito.
TG: secondo il Cantone, soprattutto l’articolo 10 rappresenta una delle disposizioni fondamentali in materia di riservatezza e impiego delle informazioni, alla quale sarebbe opportuno attenersi nella forma attuale.
NE: il Cantone sottolinea l’importanza di contenere il rischio di ingerenza degli Stati Uniti nelle imprese svizzere. L’avamprogetto attuale sembra tenere conto di questa problematica. Per quanto riguarda l’Accordo, il rischio assunto dalle imprese svizzere non è maggiore di quello delle ditte farmaceutiche certificate dalla Food and Drug Administration (FDA). I negoziatori svizzeri devono tenere conto di questo limite, al fine di trovare un accordo equilibrato. Come nel caso dei prodotti farmaceutici, a determinate condizioni sembra legittimo che gli ispettori americani possano certificare una procedura che garantisca la sicurezza dei loro concittadini. Ciò è anche nell’interesse delle imprese svizzere che, superando con successo questo tipo di verifiche, avranno meno responsabilità da assumersi in caso di problemi.