Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

PS: sostanziali concessioni in merito al livello raggiunto nella protezione dei dati sarebbero inaccettabili. È altrettanto fondamentale che l’attuale testo dell’Accordo riconosca la sovranità della Svizzera anche in riferimento ad altri aspetti importanti: la Svizzera decide autonomamente se adottare o meno provvedimenti coercitivi sulla scorta di una domanda di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti. La possibilità per la Svizzera di adottare provvedimenti coercitivi è espressamente caldeggiata. Chi è sospettato di avere violato disposizioni doganali deve prevedere il sequestro di documenti, la perquisizione di abitazioni e persone, che potrebbero essere provvisoriamente arrestate. Senza la possibilità di adottare tali provvedimenti coercitivi, non è possibile imporre in modo efficace l’osservanza delle disposizioni doganali. Tuttavia, chi decide l’adozione di provvedimenti coercitivi in Svizzera non può essere oggetto di negoziati, poiché deve rimanere sempre di competenza esclusiva della Svizzera. Inoltre, il PS suggerisce l’adozione di un meccanismo individuale di ricorso per garantire la protezione giuridica dei soggetti coinvolti. Tale meccanismo deve essere sicuramente concepito in modo da impedirne l’abuso per ritardare le procedure. È altresì importante che la Svizzera possa decidere autonomamente in merito alla presenza dei funzionari dello Stato richiedente nello Stato interpellato. In numerosi ambiti la costituzione di team misti è una consuetudine e può aumentare notevolmente l’efficacia delle indagini. Disposizioni doganali non incisive non hanno alcun senso e, in questa ottica, il PS sostiene espressamente la possibilità che i funzionari dello Stato richiedente possano essere presenti. A prescindere dai molteplici vantaggi offerti da tale possibilità, è comunque fondamentale che la Svizzera possa anche respingere una domanda in tal senso se risulta evidentemente ingiustificata oppure lesiva di altri interessi superiori.

USS: l’Unione sindacale svizzera sarebbe contraria all’Accordo se contenesse disposizioni con ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro del personale doganale e del Corpo delle guardie di confine oppure della manodopera svizzera in generale.

PPD: la tutela delle imprese svizzere riveste un aspetto fondamentale e riguarda sia la protezione dei dati e l’esclusione di provvedimenti coercitivi sia la salvaguardia del segreto industriale, commerciale o professionale. Anche la presenza di collaboratori delle autorità americane può rivelarsi problematica. Secondo il PPD, questi punti non sono tenuti nella debita considerazione nel presente Accordo.

Swiss Textiles ritiene che il momento di concludere un accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli Stati Uniti sia poco propizio. Se la politica statunitense del commercio con l’estero dovesse riaprirsi in futuro, Swiss Textiles è favorevole a un accordo di assistenza amministrativa alle seguenti condizioni:

 l’articolo 10 paragrafo 5 e l’articolo 9 paragrafo 5 devono essere stralciati;

 l’articolo 10 paragrafo 1 viene modificato nel senso che la parte richiedente si impegna

a provvedere a un livello di protezione dei dati che sia almeno equivalente a quello in vigore nella parte interpellata;

 la presenza di collaboratori dell’amministrazione richiedente nel territorio

dell’amministrazione interpellata è esclusa;

 la violazione del segreto industriale, commerciale o professionale è inclusa come dero-

ga all’obbligo di fornire assistenza amministrativa di cui all’articolo 11.

 sono avviati negoziati concernenti un accordo sul riconoscimento reciproco delle misu-

re doganali di sicurezza nonché un accordo di libero scambio.