Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

scienceindustries ritiene troppo ampie le definizioni di «diritto doganale» e «infrazione doganale», poiché includono disposti di natura non doganale (art. 1 n. 2 e 4). Mentre per la Svizzera il campo di applicazione dell’Accordo è chiaramente delimitato con l’ordinanza del 4 aprile 200710 concernente le competenze penali dell’Amministrazione federale delle dogane, la formulazione scelta consente agli Stati Uniti un margine di interpretazione molto ampio sia per il coinvolgimento di altre autorità sia a livello di campo di applicazione. Ciò implica il pericolo che sotto l’egida dell’Accordo di assistenza amministrativa sia concessa la facoltà di accedere alle imprese svizzere anche ad altre autorità statunitensi. Inoltre, il margine di manovra degli Stati Uniti per quanto riguarda il «tentativo di violazione» è eccessivo a detrimento degli interessi di scienceindustries. La nozione di «diritto doganale» deve essere definita con precisione tale da non concedere alle parti margini di interpretazione del campo di applicazione. scienceindustries è inoltre critica nei confronti della possibile presenza di rappresentanti delle autorità statunitensi alle indagini, ispezioni ecc. (art. 5) nonché in merito alla consegna di documenti originali (art. 6). Le copie, anche certificate, rispondono altrettanto allo scopo.

Swissmem: l’assenza di protezione del segreto industriale è nettamente respinta (art. 11). Non è approvata neppure la possibile presenza di collaboratori dell’amministrazione richiedente alle indagini (art. 5). La possibilità di condurre ispezioni è stata già ammessa nell’accordo con la Corea del Sud e le esperienze compiute sono molto negative. In considerazione dell’ampio ventaglio di possibilità previste dalla legislazione statunitense, nell’ottica della Svizzera è espresso parere contrario al previsto rilevamento extraterritoriale delle prove da parte di funzionari stranieri in Svizzera.

La FER non può transigere sui seguenti punti:

 rispetto della riservatezza dei dati;

 esclusione dei provvedimenti coercitivi e dell’assistenza amministrativa particolare;

 esclusione dell’assistenza amministrativa in caso di violazione del segreto professiona-

le, d’affari o di fabbricazione.

La FH afferma che l’articolo 5 (presenza di collaboratori) presenta comunque un potenziale di abuso per quanto concerne il segreto professionale delle imprese svizzere, anche se la decisione di autorizzare la presenza o meno di collaboratori dipende solo dall’amministrazione interpellata. In merito all’articolo 10 (riservatezza e impiego delle informazioni) FH sostiene che anche se le autorità elvetiche hanno ottenuto dei netti miglioramenti, il testo contiene comunque delle formulazioni problematiche che necessitano di un’interpretazione. Inoltre, la natura confidenziale delle informazioni è relativizzata dall’aggiunta «a meno che non vi sia un’indicazione diversa». Inoltre, l’amministrazione richiedente deve, «nel modo e nell’ampiezza», evitare la divulgazione.

economiesuisse: molti punti dell’Accordo sono troppo caratterizzati dagli interessi unilaterali degli Stati Uniti ed esulano da un quadro accettabile per la Svizzera. Tra questi si annovera in particolare quanto segue:

 L’esecuzione di provvedimenti coercitivi non è stata espressamente esclusa (art. 4

par. 3). Su domanda dell’autorità estera, è dunque tuttora prevista la possibilità di ispe-

10 RS 631.09