Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

zioni o sequestri. Questo elemento di incertezza non risulta attenuato neppure nel rapporto esplicativo, dove non viene spiegato come le autorità svizzere intendano reagire in simili casi.

 La presenza di collaboratori dell’autorità richiedente alle indagini nel Paese di esporta-

zione deve essere tassativamente esclusa (art. 5). Una tale disposizione è contraria alla prassi seguita dalla Svizzera nell’ambito del libero scambio e creerebbe un precedente ai fini dell’eventuale conclusione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

 Pure la consegna di atti in originale all’amministrazione richiedente è respinta (art. 6).  Al territorio di una parte privata deve essere applicato unicamente il diritto interno, an-

che qualora il diritto straniero fosse ammesso. Tuttavia, l’articolo 9 paragrafo 5 impone all’amministrazione interpellata l’osservanza di una determinata procedura, purché non sia vietata dal suo diritto interno.

 Le disposizioni concernenti la riservatezza e l’impiego di informazioni (art. 10) sono

chiaramente insufficienti secondo le cerchie economiche e sulla scorta dei diversi livelli di protezione dei dati tra i due Paesi. Tra l’altro, l’equivalenza del livello di protezione e di riservatezza non è garantita (solo «nel modo e nell’ampiezza»). Nel contempo, è possibile trasmettere ai servizi segreti le informazioni che secondo le autorità statunitensi sono in relazione con il terrorismo e altri interessi di sicurezza nazionale. Deve essere respinta anche la disposizione secondo cui la parte richiedente ha la possibilità di domandare all’autorità interpellata l’impiego delle informazioni per scopi diversi. Ciò significherebbe, infatti, l’affermazione degli interessi unilaterali dell’amministrazione statunitense.

 L’Accordo di assistenza amministrativa non deve valere in caso di violazione del segre-

to industriale, commerciale o professionale. Tale violazione deve essere dunque espressamente riportata come deroga all’obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11). In proposito è giudicato poco efficace anche il preambolo, il quale sancisce che l’accordo deve essere applicato secondo il principio della buona fede. Secondo il Consiglio federale ciò comporta l’esclusione dell’assistenza amministrativa sulla base di dati rubati, tuttavia manca la conferma che questa interpretazione sia condivisa dalle due parti dell’Accordo.

Secondo la CCIG, i principali elementi negativi dell’Accordo posto in consultazione sono i seguenti:

 forte potere di ingerenza attribuito alle autorità straniere;

 mancanza di garanzie in materia di protezione dei dati;

 natura molto vaga dell’estensione dell’impiego dei dati raccolti dai servizi governativi

stranieri.

L’Accordo si contraddistingue per il suo carattere vago per quanto riguarda la portata reale della raccolta e dello scambio di informazioni. Infatti, diversi articoli dell’accordo creano alle imprese grande insicurezza dal punto di vista giuridico. La portata degli articoli 3, 4 e 5 relativi all’assistenza amministrativa e alla presenza di collaboratori non è ben definita. La mancanza di chiarezza riguarda il tipo di informazioni trasmesse all’autorità richiedente, il grado di sospetto di infrazione esigibile prima dell’avvio di una procedura nonché la portata e il grado di ingerenza nelle indagini. Lo stesso vale per la portata dell’articolo 10, il cui tenore attuale non offre le garanzie necessarie in materia di protezione dei dati e di impiego delle informazioni trasmesse. Infine, anche l’assenza all’articolo 11 di una menzione chiara della deroga all’obbligo di fornire assistenza se comporta una violazione del segreto industriale,