Progetto

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 3 Assoggettamento alla tassa

Sono soggetti alla tassa tutti i titolari di omologazioni che vendono in Svizzera medicamenti ed espianti standardizzati omologati.

Art. 4 Tassazione

1Il titolare dell’omologazione deve presentare un’autodichiarazione per ogni anno civile, comprendente i dati del fatturato complessivo dei medicamenti e degli espianti standardizzati venduti al relativo prezzo di fabbrica.

2L’autodichiarazione deve essere confermata dall’ufficio di revisione del titolare dell’omologazione, o in assenza di tale ufficio, da una persona autorizzata a firmare. I costi sono a carico dei titolari delle omologazioni.

3Swissmedic determina la tassa mediante decisione sulla base dell'autodichiarazione.

4Se, nonostante diffida, il titolare dell’omologazione non presenta l'autodichiarazione o fornisce documenti incompleti, Swissmedic stima il fatturato complessivo e determina la tassa in base a tale stima.

Art. 5 Fatturazione e acconti

1Swissmedic fattura la tassa all’inizio di ogni anno civile per l’anno precedente.

2Essa può esigere il pagamento di acconti.

3I titolari delle omologazioni possono notificare ogni trimestre il fatturato complessivo dei medicamenti e degli espianti standardizzati venduti al relativo prezzo di fabbrica. La notifica serve da riferimento per il calcolo degli acconti.

Art. 6 Esigibilità

1La tassa è esigibile:

a. al momento della fatturazione;

b. nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla tassa.

2Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali Swissmedic può prorogare il termine di pagamento.

3Decorso questo termine di pagamento è dovuto un interesse di mora del 5 per cento all’anno.

Art. 7 Prescrizione

1La pretesa si prescrive cinque anni dall’esigibilità.

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale la pretesa è fatta valere nei confronti della persona assoggettata.

3Con l'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.