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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 37 pagine
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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)
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Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto), ordina:
I
L’ordinanza del 9 novembre 2001 per l’omologazione di medicamenti1 è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 11 capoverso 4, 17 capoverso 2, 60 e 72a capoverso 1 lettera k della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici2 (LATer),
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al
commercio,
Sostituzione di un termine
In tutta l’ordinanza il termine «Istituto» è sostituito da «Swissmedic».
Art. 2 lett. c
La domanda d’omologazione deve contenere una documentazione completa, secondo l’attuale stato della scienza e della tecnica, che comprovi qualità, sicurezza ed efficacia del medicamento. Fanno parte della documentazione completa anche:
c. qualora fosse prescritto, un piano d’indagine pediatrica ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti4 (OM).
RS ..........
1 RS 812.212.22
2 RS 812.21
3 RS 946.51
4 RS 812.212.21
2016–......