Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 3 pagine
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Art. 4 Tassazione
L'articolo 4 corrisponde essenzialmente al regime attuale. Swissmedic riscuote la tassa sotto forma di decisione sulla base dell’autodichiarazione. La conferma richiesta dall’ufficio di revisione è stata ora esplicitamente inserita nell’ordinanza, ma corrisponde alla prassi corrente applicata da tempo.
Rispetto a oggi, le aziende devono ora fornire solo un dato, il fatturato complessivo dei prezzi di fabbrica, il che consente di semplificare notevolmente le procedure di tassazione e le attività amministrative connesse.
Art. 5 Fatturazione e acconti
Gli attuali articoli 10 e 11 sono stati riuniti in un unico articolo, ma sul piano materiale non è cambiato nulla.
Il capoverso 2 corrisponde alla prassi corrente secondo cui è possibile richiedere ai titolari delle omologazioni pagamenti di acconti calcolati a titolo provvisorio sulla base della tassazione relativa all'anno precedente.
Il capoverso 3 consente ora ai titolari delle omologazioni soggetti al pagamento della tassa di notificare ogni trimestre, se lo desiderano, il fatturato complessivo. In questo modo i titolari delle omologazioni possono organizzarsi meglio e coordinare l'invio delle notifiche con i bilanci trimestrali.
Art. 6 Esigibilità
Il principio dell'esigibilità della tassa di sorveglianza, ossia la fatturazione, rimane invariato. Non è stata apportata nessuna modifica sul piano materiale.
Art. 7 Prescrizione
L’articolo sulla prescrizione è stato ripreso dall’ordinanza generale sugli emolumenti e precisato per la tassa di sorveglianza. Sul piano dei contenuti non vi sono cambiamenti rispetto alla prassi corrente.
Art. 8 Entrata in vigore
La data dell’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2019, in coordinamento con le altre ordinanze relative alla legge sugli agenti terapeutici riveduta.