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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine
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Avamprogetto estate 2017
Art. 25b Competenze fuori delle zone edificabili
1Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l’autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un’eccezione possa essere autorizzata.
2L’autorità cantonale competente garantisce che:
a. le utilizzazioni non autorizzate siano vietate e contrastate immediatamente;
b. venga disposto ed eseguito senza indugio lo smantellamento dei lavori di trasformazione non autorizzati.
3L’autorità cantonale competente può prendere disposizioni al posto dell’autorità di polizia edilizia, minacciando ed eseguendo in particolare l’esecuzione sostitutiva.
4Soltanto l’autorità cantonale competente può decidere validamente la rinuncia, a titolo eccezionale, al ripristino della situazione conforme al diritto.
Art. 27a
Abrogato
Art. 34 cpv. 2 lett. c
c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 23d e 24–24f.
Art. 36 cpv. 2
2Fintanto che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità, i governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisori, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) e ad emanare disposizioni restrittive per costruzioni fuori delle zone edificabili (art. 23e).
Art. 37a e 38
Abrogati
Art. 38b Disposizioni transitorie della modifica del …
Gli edifici e gli impianti la cui costruzione è stata autorizzata per un periodo limitato nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva devono essere demoliti allo scadere del periodo previsto o al verificarsi della condizione risolutiva e deve essere ripristinato lo stato anteriore, se in tal momento non può essere concessa un’autorizzazione per una nuova utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione. Alle nuove autorizzazioni si applica l’articolo 23b.