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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine

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Avamprogetto estate 2017

e. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata.

Art. 24a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Cambiamenti di destinazione senza provvedimenti edilizi

1Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto non necessita provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata se:

Art. 24b

Abrogato

Art. 24c, rubrica, nonché cpv. 1, 3 e 5

Edifici e impianti secondo il diritto anteriore

1Gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla zona sono in linea di principio protetti nella propria situazione di fatto.

3Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, edificati o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte delle zone non edificabili ai sensi del diritto federale.

5Abrogato

Art. 24d, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis, cpv. 2 lett. abise cpv. 3

Edifici abitativi agricoli esistenti ed edifici e impianti degni di protezione

1In periodi in cui non è richiesta un’utilizzazione dell’azienda è autorizzata un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli in edifici abitativi agricoli.

1bisSono ammesse modifiche parziali di edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 23f capoverso 2 e 24c, se queste sono indispensabili per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure a scopo di risanamento energetico e se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

2Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se:

abis. il loro valore di protezione resta integralmente preservato; e

3Abrogato

Art. 24e cpv. 5 e 6

5Le autorizzazioni sono rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.