Progetto

Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine

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Avamprogetto estate 2017

Abrogato

Titolo prima dell’articolo 21

Sezione 2: Effetti generali

Art. 22a Impianti solari

Ex art. 18a

Art. 23 Eccezioni delle zone edificabili

Il diritto cantonale disciplina le eccezioni al requisito della conformità alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a) nelle zone edificabili.

Titolo prima dell’articolo 23a

Capitolo 4: Costruzioni fuori delle zone edificabili

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 23a Ponderazione degli interessi

1Le autorizzazioni edilizie possono essere concesse fuori delle zone edificabili soltanto se il progetto in questione è compatibile con le esigenze principali della pianificazione del territorio.

2Se possibile, il progetto deve essere realizzato sfruttando o sostituendo il volume dell’edificio esistente.

Art. 23b Onere di demolizione

1Agli edifici e alle parti di edifici o impianti di nuova costruzione, autorizzati fuori delle zone edificabili, si applica l’onere di demolizione e del ripristino dello stato anteriore se:

a. è venuto meno il loro scopo originario; e

b. non può essere concessa un’autorizzazione per una nuova utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione.

2L’onere di demolizione si applica anche a utilizzazioni per le quali viene concessa una nuova autorizzazione.

3In presenza di edifici abitativi non facilmente rimovibili, nell’autorizzazione si può disporre che l’onere di demolizione non si applica. Il Consiglio federale può inoltre definire categorie di progetti edilizi per le quali non sussiste alcun interesse a una futura demolizione e a cui non si applica tale onere.

4I progetti di costruzioni conformi alla zona o vincolate all’ubicazione possono essere autorizzati senza l’onere di demolizione soltanto se l’azienda per la quale sono necessari è in grado di sopravvivere a lungo termine.