Progetto
Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Avamprogetto estate 2017
Abrogato
Titolo prima dell’articolo 21
Sezione 2: Effetti generali
Art. 22a Impianti solari
Ex art. 18a
Art. 23 Eccezioni delle zone edificabili
Il diritto cantonale disciplina le eccezioni al requisito della conformità alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a) nelle zone edificabili.
Titolo prima dell’articolo 23a
Capitolo 4: Costruzioni fuori delle zone edificabili
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 23a Ponderazione degli interessi
1Le autorizzazioni edilizie possono essere concesse fuori delle zone edificabili soltanto se il progetto in questione è compatibile con le esigenze principali della pianificazione del territorio.
2Se possibile, il progetto deve essere realizzato sfruttando o sostituendo il volume dell’edificio esistente.
Art. 23b Onere di demolizione
1Agli edifici e alle parti di edifici o impianti di nuova costruzione, autorizzati fuori delle zone edificabili, si applica l’onere di demolizione e del ripristino dello stato anteriore se:
a. è venuto meno il loro scopo originario; e
b. non può essere concessa un’autorizzazione per una nuova utilizzazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione.
2L’onere di demolizione si applica anche a utilizzazioni per le quali viene concessa una nuova autorizzazione.
3In presenza di edifici abitativi non facilmente rimovibili, nell’autorizzazione si può disporre che l’onere di demolizione non si applica. Il Consiglio federale può inoltre definire categorie di progetti edilizi per le quali non sussiste alcun interesse a una futura demolizione e a cui non si applica tale onere.
4I progetti di costruzioni conformi alla zona o vincolate all’ubicazione possono essere autorizzati senza l’onere di demolizione soltanto se l’azienda per la quale sono necessari è in grado di sopravvivere a lungo termine.