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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine

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Avamprogetto estate 2017

Variante all’art. 23b capoverso 4

4I progetti di costruzioni conformi alla zona o vincolate all’ubicazione possono essere autorizzati senza l’onere di demolizione soltanto se viene garantito che gli edifici o gli impianti interessati continueranno a essere necessari ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione.

5Le autorizzazioni non vanno [in ogni caso5] concesse se non è dimostrato che l’esistenza dell’azienda è palesemente prevedibile a lungo termine.

Art. 23c Demolizione

1L’autorità competente attesta mediante decisione che è venuto meno lo scopo autorizzato secondo l’articolo 23b capoverso 1 e fissa un congruo termine per la demolizione.

2Per il rimborso dei costi di demolizione e ripristino l’ente pubblico la cui autorità competente ha disposto la demolizione ha un diritto di pegno sul fondo interessato e su eventuali altri fondi rilevanti per la concessione dell’autorizzazione. Fanno eccezione i fondi affittati.

3Il diritto di pegno nasce senza iscrizione nel registro fondiario quando viene disposta l’esecuzione sostitutiva e prevale su ogni altro onere iscritto. L’articolo 836 capoverso 2 CC è applicabile per analogia.

4Il diritto cantonale può prevedere che la copertura dei costi secondo il capoverso 2 sia garantita con un onere fondiario di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 784 CC invece che con un diritto di pegno.

Art. 23d Strategia pianificatoria e compensatoria

1I Cantoni che, in ragione di condizioni territoriali rilevanti, intendono regolare esigenze specifiche in modo autonomo derogando alle disposizioni di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo possono definire il contenuto e la natura di tali regole nel proprio piano direttore.

2Queste regole non devono causare utilizzazioni nel complesso più importanti, più intensive o più impattanti nel comprensorio non edificabile.

3Per poter ottenere autorizzazioni edilizie in base a queste regole, occorre dimostrare che è garantita una compensazione che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2.

4Il Cantone garantisce l’attuazione della procedura di autorizzazione.

Art. 23e Disposizioni restrittive dei Cantoni

Il diritto cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni delle sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

5 Il testo tra parentesi quadre va tralasciato se nel capoverso precedente si opta per la variente.