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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine
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Avamprogetto estate 2017
II
La legge federale del 4 ottobre 199111 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 60 cpv. 1 lett. e nonché j
1L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
e. un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un’azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un’azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù degli articoli 23f23g della legge del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio;
j. la separazione avviene per un’utilizzazione conforme alla destinazione prevista secondo l’articolo 16a LPT.
Art. 75 cpv. 1 lett. f
1Non vi è limite d’aggravio per:
f. i diritti di pegno immobiliare per garantire la demolizione di edifici e impianti ai sensi dell’articolo 23c della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
11 RS 211.412.11
12 RS 700
13 RS 700