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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine

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Avamprogetto estate 2017

Titolo prima dell’art. 23f

Sezione 2: Autorizzazioni per edifici e impianti conformi alla zona agricola

Art. 23f Conformità alla zona in generale

1Se la conformità alla zona non è descritta in modo più restrittivo ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura.

2Uno spazio abitativo conforme alla zona presuppone l’esistenza di un’azienda agricola in grado di sussistere ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario. Tale spazio deve essere indispensabile per la gestione dell’azienda, sempre che sia garantito il fabbisogno abitativo della generazione che si ritira dalla vita attiva.

3Non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e impianti.

4Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni, nell’autorizzare la costruzione di edifici abitativi vincolati all’onere di demolizione secondo l’articolo 23b capoverso 1 e destinati ad aziende d’estivazione, si può rinunciare al requisito dell’esistenza di un’azienda agricola in grado di sussistere.

Art. 23g Settori complementari dell’agricoltura in senso stretto

1Fatto salvo il capoverso 3, oltre a quelli di cui all’articolo 23f sono conformi alla zona anche gli edifici e gli impianti necessari per:

a. la preparazione, l’immagazzinamento e la vendita diretta di prodotti agricoli od orticoli della regione, se queste attività hanno prevalentemente uno stretto rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima;

b. i settori secondari dell’azienda relativi alla produzione agricola od orticola non dipendente dal suolo;

c. la produzione di energia a partire dalla biomassa o per impianti di compostaggio loro connessi, se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura, nonché con l’azienda medesima;

d. la tenuta di cavalli, se l’azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli, inclusi gli spiazzi con suolo compatto necessari per l’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda e le installazioni direttamente connesse con tale utilizzazione, come sellerie o spogliatoi;

e. le aziende accessorie non agricole con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola.

2Fatto salvo il capoverso 3, sono conformi alla zona anche i provvedimenti edilizi in edifici e impianti agricoli esistenti e non più necessari per:

6 RS 211.412.11