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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine
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Avamprogetto estate 2017
6Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo l’articolo 24c. Può prevedere che piccoli edifici annessi distrutti per cause di forza maggiore possano essere ricostruiti.
Art. 24f Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il di-
ritto anteriore
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d’utilizzazione.
Titolo prima dell’art. 24g
Sezione 4: Disposizioni penali
Art. 24g
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, fuori delle zone edificabili e intenzionalmente:
a. costruisca o modifichi edifici o impianti senza l’autorizzazione edilizia prescritta;
b. ottenga indebitamente per sé o per un’altra persona un’autorizzazione edilizia secondo la presente legge fornendo indicazioni inesatte o incomplete oppure in modo ingannevole;
c. non rispetti quanto prescritto in via definitiva da un’autorità di polizia edilizia in applicazione della presente legge.
2Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria.
3Nel procedimento penale, l’autorità di cui all’articolo 25b capoverso 1 e l’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale possono avvalersi dei diritti dell’accusatore privato nonché interporre opposizione contro un decreto d’accusa.
4I comportamenti punibili secondo i capoversi 1 e 2 costituiscono un motivo di revisione di decisioni passate in giudicato.
Titolo prima dell’art. 25
Capitolo 5: Competenza e procedura nell’ambito dei piani di utilizzazione
Art. 25, rubrica, nonché cpv. 2
Regolamentazione cantonale delle procedure
2Abrogato