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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine
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Avamprogetto estate 2017
Art. 6 cpv. 4
4Essi tengono conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini, degli inventari federali di cui agli articoli 5 e 18a della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali conformemente al loro grado di obbligatorietà.
Art. 16a Zone agricole speciali
1Le zone agricole speciali servono agli scopi delle aziende agricole od orticole la cui attività principale non è costituita dalla coltivazione del suolo.
2L’ubicazione e le dimensioni di queste zone vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.
3Un terreno può essere assegnato a una zona agricola speciale se:
a. è idoneo e necessario a questo scopo;
b. le superfici coltive non sono frazionate;
c. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e
d. l’assegnazione a tale zona consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.
Art. 16abise 16b
Abrogati
Art. 18 cpv. 4 e 5
4L’ubicazione e le dimensioni delle zone secondo il presente articolo situate fuori delle zone edificabili e almeno in parte destinate all’edificazione vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.
5Un terreno può essere assegnato a una zona secondo il capoverso 4 soltanto se:
a. è idoneo e necessario a questo scopo;
b. le superfici coltive non sono frazionate;
c. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e
d. l’assegnazione a tale zona consente di attuare quanto disposto nel piano
direttore.
Art. 18a
4 RS 451