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Consultazione 2017/55: Seconda tappa della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: consultazione su nuovi elementi · 11 pagine

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Avamprogetto estate 2017

Art. 23i Requisiti aggiuntivi per le aziende accessorie non agricole

1Nelle aziende accessorie non agricole di cui all’articolo 23g capoverso 1 lettera e sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni se negli edifici e negli impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposizione.

2Nei centri dell’azienda a uso temporaneo i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto per aziende agroturistiche accessorie. Fuori degli edifici e degli impianti esistenti sono eccezionalmente ammesse modiche marginali, in particolare se necessarie per ridurre le conseguenze di casi di rigore. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

3Le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 199110 sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie non agricole di cui all’articolo 23g capoverso 1 lettera e.

Art. 23j Tenuta di animali senza scopo commerciale quale utilizzazione a

scopo di cura del suolo

1Se una coltivazione agricola d’interesse pubblico non può essere garantita in altro modo, i ripari e i recinti per animali tenuti non a scopo commerciale, bensì per la cura del suolo possono essere autorizzati per una durata limitata.

2La fertilità del suolo non deve essere pregiudicata dai ripari e recinti.

Sezione 3: Autorizzazioni eccezionali fuori delle zone edificabili

Art. 24 Edifici e impianti a ubicazione vincolata

In deroga all’articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori delle zone edificabili.

Art. 24bisDisposizioni comuni per edifici e impianti esistenti

Nel caso di edifici e impianti esistenti, è possibile concedere un’autorizzazione secondo gli articoli 24a24f soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. gli edifici o gli impianti non sono più necessari ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure viene assicurato che vengono mantenuti per tale scopo;

b. l’edificio o l’impianto si presta all’utilizzazione prevista;

c. l’autorizzazione non comporta alcun edificio sostitutivo che non sia necessario;

d. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d’infrastruttura legati all’autorizzazione sono a carico del proprietario;

10 RS 211.412.11